Congruità dei prezzi e asseverazione, visto di conformità, sono solo alcuni dei tecnicismi con i quali imprese e privati hanno dovuto familiarizzare nell’analisi dei vari bonus edilizi, superbonus, ecobonus, ristrutturazione ecc.

Ma non è tutto, non di meno importanza è la congruità della manodopera.

Cos’è la congruità della manodopera e perchè può far decadere le agevolazioni fiscali? Ecco le indicazioni della Commissione Nazionale paritetica per le casse edili, CNCE.

La congruità della manodopera

Come si evince dall’art. 2 del D.M 25 giugno 2021, la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione (Fonte Nota ispettorato nazionale del lavoro, n° 5223/2021.

Le disposizioni del decreto in commento si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 01 novembre 2021.

La congruità deve essere documentata da apposita attestazione.

Infatti, l’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

La decadenza delle agevolazioni edilizie. Le indicazioni del CNCE

Proprio in merito alla congruità della manodopera la Commissione Nazionale paritetica per le casse edili, CNCE, ha rilasciato alcune FAQ.

Per quanto qui di interesse, è stato chiesto se in caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998?

La risposta è stata la seguente:

Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”).

Il d.

M. 41/1998 è il Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Detto ciò, se tali regole valgono per i bonus edilizi ordinari, lo stesso non si può dire per il superbonus 110. Superbonus per il quale l’art.119 del D.L. 34/2020, regola dettagliatamente le ipotesi di decadenza dell’agevolazione.

Regole ad hoc per il superbonus

In base all’art.119 del d.l. 34/2020, decreto Rilancio, per gli interventi ammessi al superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei casi di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter dell’art.119 del d.L. 34/2020 (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento ecc.);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di lavori 110. Che esula da un eventuale parere negativo dell’Agenzia delle entrate.

Ad ogni modo:

  • le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita’ od omissione riscontrata sui lavori 110;
  • nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorita’ competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarita’ od omissione.

Le disposizione in materia di congruità della manodopera non sembrerebbe riguardare il superbonus 110.