Anche l’installazione di schermature solari può rientrare nel bonus 110. Quale intervento trainato, il che presuppone a monte l’effettuazione di un intervento di maggior rilievo, quale può essere il cappotto termico dell’edifico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. Detto ciò, è importante capire quali sono i limiti di spesa che devono essere rispettati nel caso in cui il contribuente decida di installare delle schermature solari congiuntamente all’esecuzione di interventi trainanti ammessi al bonus 110.

Bonus 110: gli interventi trainanti tirano gli interventi secondari

Se collegati ad uno degli interventi trainanti, danno diritto alla detrazione del 110%, anche i c.

d. interventi “trainati”:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Le schermature solari rientrano nell’ecobonus ordinario. Di conseguenza, se l’edificio è oggetto di lavori trainanti, ad esempio il cappotto termico, anche per le schermature solari è possibile ottenere il bonus 110%.

Schermature solari con il bonus 110: i limiti di spesa e le condizioni da rispettare

Una volta individuata la possibilità di beneficiare del bonus 110 anche per gli interventi di installazione delle schermature solari, è necessario capire quali sono i limiti di spesa da rispettare.

Ci sono dei vincoli per metro quadrato?

Gli interventi trainati sono ammessi al bonus 110, nei limiti di spesa previsti dalla norma ordinaria di riferimento. Ad esempio, per le schermature solari, la spesa massima detraibile rimarrà sempre pari a 92.307,69. La differenza è che non si appicca la detrazione del 50% ma quella del 110. Ci sono però dei limiti di spesa anche per metro quadrato. Infatti, nell’allegato I del Decreto Requisiti Tecnici, è specificato che il limite di spesa è pari a 230 €/mq.

Bisogna individuare le spese che possono essere ammesse all’agevolazione.

In base a quanto riportato nel vademecum Enea, è  agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’allegato M al D.

lgs. 311/2006 (come nel tempo sostituito) ossia tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci ecc.

Le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente smontabili/smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale comprendono: la fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche; eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti; fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.); opere provvisionali e accessorie.