Le difformità urbanistiche possono essere causa di esclusione o decadenza del bonus 11%. Tuttavia, ci si domanda se i lavori edilizi realizzati proprio al fine eliminare tali difformità permettono poi l’accesso al beneficio per le spese sostenute a fronte di tali lavori.

Il dubbio è risolto nella nuova guida “Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei comuni colpiti da eventi sismici” elaborata dal dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia delle Entrate.

Per il bonus 110 basta la CILA

A seguito delle novità introdotte con il decreto Semplificazioni (decreto – legge n. 77 del 2021), in fase di conversione in legge, si è stabilito che i lavori (trainanti e trainati) ammessi al bonus 110% rappresentano interventi di manutenzione straordinaria.

Ai fini del loro avvio, dunque, è sufficiente presentare, al Comune in cui si trova l’immobile oggetto dei lavori, la sola CILA (Comunicazione inizio lavori).

Nella CILA, il tecnico incaricato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) è tenuto a rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi. Questi, quindi, attesta sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti.

Ad ogni modo, lo stesso decreto Semplificazioni stabilisce che si decade dal bonus 110:

  • per mancata presentazione della CILA
  • in caso di lavori realizzati in difformità dalla CILA
  • per assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere attestati nella CILA (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967)
  • nell’ipotesi di non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie al superbonus.

Il 110 con lavori in difformità: i riflessi sui bonus casa

Per godere del bonus 110, chi intende beneficiarne deve trovarsi in regola con i titoli abilitativi e rispettare il regolamento urbanistico del comune.

Laddove siano realizzati lavori finalizzati all’eliminazione delle menzionate difformità urbanistiche, sono precluse, sulle spese sostenute per tali interventi, tutti i tipi di agevolazioni fiscali (bonus 110, bonus ristrutturazione, sismabonus, ecc.).

Quanto appena esposto è chiarito nella guida di cui in premessa, dove è altresì precisato che:

  • nel caso in cui siano evidenziate delle difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio, il comune, nell’ambito del proprio potere di vigilanza contro gli abusi potrà porre in essere tutti i provvedimenti necessari (sospensione dei lavori e ordini di restituzione in pristino o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie)
  • qualora la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile oggetto dell’intervento non sia conseguita in una fase antecedente all’avvio dei lavori ammessi alla fruizione delle agevolazioni fiscali, il contribuente è tenuto ad adoperarsi affinché la difformità sia quanto prima sanata, al fine di non essere colpito da provvedimenti di competenza del comune.

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