Le spese sostenute per la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, danno diritto al bonus per i lavori al bagno (detrazione IRPEF del 50%).

La detrazione, ricordiamo, è da godere in 10 quote annuali di pari importo, con possibilità, per le spese 2020 e 2021, di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

I lavori di ristrutturazione come manutenzione straordinaria

Tra i lavori edilizi effettuati su unità immobiliari esistenti che permettono al contribuente di godere della detrazione fiscale del 50% rientrano quelli di manutenzione straordinaria.

Si tratta di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Sono esempi di interventi di manutenzione straordinaria:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne.

Bonus per i lavori al bagno: perché serve la CILA

Dunque, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici rappresentano interventi di manutenzione straordinaria. Come tali, pertanto i lavori che danno diritto al bonus per i lavori al bagno devono formare oggetto di CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), salvo che trattasi della sola sostituzione dei sanitari (vedi anche Lavori edili e bonus fiscali sulla casa: permessi ed autorizzazioni).

La CILA, infatti, è una comunicazione preventiva da farsi al comune di ubicazione dell’immobile per i seguenti interventi edilizi:

  • lavori di manutenzione straordinaria
  • interventi di restauro e risanamento conservativo, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio
  • attività edilizie di cui alla Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per le quali è prevista la CILA come regime amministrativo.

In tutti i casi deve trattarsi di interventi edilizi che non interessino parti strutturali dell’immobile (quali ad esempio, muri portanti, solai, scale, ecc.).

In questo caso occorre la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

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