Come abbiamo chiarito più volte, per recuperare con il bonus 110% la spesa per i lavori agevolabili, ci sono due possibilità (come previsto dall’articolo 121 del D.l. 34/2020): sconto in fattura/cessione del credito alla ditta, banca o terzi intermediari (ad esempio cooperative) oppure la detrazione del bonus 110 in 5 anni. Tendenzialmente la scelta viene fatta da subito perché subordinata ad alcune considerazioni: chi, ad esempio, non ha liquidità sufficiente per avviare i lavori opterà per la cessione del credito in modo da dover anticipare la spesa (per quanto riguarda le novità sulle possibilità per gli incapienti fiscali leggi questo aggiornamento).

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che scegliere da subito non è un obbligo di legge.

Detrazione bonus 110%: fino all’ultima rata si può optare per la cessione del credito

Supponiamo che un proprietario di casa abbia concluso i lavori e, a distanza di un anno, abbia portato in detrazione la prima rata delle spese. Ebbene egli potrà ancora, in caso di ripensamento per qualsiasi motivo, optare per la cessione del credito per le rate residue del bonus 110. Nella circolare 24/E/2020 le Entrate hanno chiarito che la cessione del credito, intervenuta dopo una o più rate di detrazione del bonus 110%, si applica alle rate residue. L’opzione esercitata ex post diventa poi irrevocabile: quindi ci sono 5 anni di tempo (prima che si esaurisca la detrazione) tuttavia da questa scelta non si torna nuovamente indietro cambiando di anno in anno.

La cessione del credito comporta inevitabilmente al 10% in più riconosciuto in detrazione rispetto alla spesa fatta per i lavori e, inoltre, presuppone il visto di conformità come adempimento aggiuntivo. Per questo, in un primo momento, i proprietari che non hanno problemi di liquidità iniziale e di capienza fiscale, potrebbero optare per la detrazione in 5 anni. Entro questo termine, comunque, precisa l’AdE, sussiste possibilità di ripensamento.

 

Nel sopra citato provvedimento delle Entrate datato 8 agosto 2020, al punto 1.4., si legge espressamente che l’opzione “può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.”

 

L’apertura è importante perché potrebbe capitare di calcolare male la capienza fiscale: per il primo anno dai lavori è più facile fare proiezioni ma, per i successivi quattro, non sempre è facile prevedere con esattezza l’imposta lorda da pagare (per assicurarsi che sia almeno uguale alla rata).