Entro il 30 settembre, deve essere effettuato il pagamento del bollo per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2021.

Non tutte le imprese e i professionisti sono tenuti a versare il dovuto entro fine mese.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è stato oggetto di diverse modifiche normative.

Da qui, con il provvedimento adottato in data 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate ha messo in chiaro le procedure finalizzate al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, fornisce al contribuente, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” due distinti elenchi: uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.

Ad ogni modo, il contribuente potrà verificare la propria situazione e decidere se confermare i dati proposti e procedere con il pagamento di quanto dovuto oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per il pagamento del bollo. Il pagamento può essere effettuato tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” oppure in modalità telematica con F24. Se il versamento è eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento.

Il versamento al 30 settembre: chi deve pagare entro fine mese?

Entro il 30 settembre, deve essere effettuato il pagamento del bollo per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2021. Non tutti coloro che hanno emesso fatture elettroniche per le quali era necessario “apporre il bollo” sono tenuti al versamento entro il 30.

Infatti, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre:

  • nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento,
  • qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Per il terzo trimestre, la scadenza è quella del 30 novembre.