Dopo che la Legge di Stabilità 2015 aveva abolito l’esenzione al bollo per le auto storiche ultraventennali lasciandola soltanto per quelle con più di 30 anni, sembrava che il discorso fosse chiuso ma ora sembrerebbe che il Parlamento possa intervenire modificando quanto stabilito. Attorno al bollo auto per le auto storiche circolano molte problematiche poiché nelle diverse Regioni italiane l’applicazione della normativa avviene in maniera diversa ed essendo il bollo una tassa di proprietà e non di circolazione le Regioni non dovrebbero avere giurisdizione in proposito.

Ma così non è poiché, portando l’esempio della Lombardia, dove le auto ultraventennali non pagano il bollo e quello di altre Regioni che, approfittando della Legge di Stabilità 2015, hanno reintrodotto la tassa anche sulle auto storiche. Vediamo nel dettaglio come si comportano le Regioni sulla tassa di proprietà che riguarda le auto storiche.

  • Le auto che hanno dai 20 ai 30 anni pagano il bollo in Umbria, in Valle d’Aosta, in Abruzzo, in Calabria, in Friuli Venezia Giulia, nel Lazio, in Liguria, in Sardegna e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.
  • In Puglia e  Sicilia, anche se si sta pensando di ripristinare l’esenzione del bollo auto in modo indiretto per i veicoli con età compresa tra i 20 e i 29 anni, in Puglia si è pensato di far pagare regolarmente la tassa dando in cambio un bonus per l’anno successivo che sconterà l’importo pagato.
  • Le esenzioni sono state mantenute da Veneto e Lombardia.
  • Nessuna decisione in merito è stata presa in Basilicata, Piemonte e Toscana.
  • In Campania scatta l’esenzione del bollo auto per i veicoli dai 20 ai 29 anni iscritti al registro storico.
  • In Emilia Romagna il bollo per le auto con età compresa tra i 20 e i 29 anni si paga in maniera ridotta.

 

Delibera de MEF

Ma la legge in proposito cosa dice? Secondo la delibera bisogna partire dal presupposto che il bollo auto non è un tributo regionale e rientra nella disciplina esclusiva dello Stato poiché il bollo auto rientra tra i tributi propri derivati, cioè quelli istituiti e regolati da leggi statali anche se il gettito è attribuito alle regioni.

In base a questo le Regioni non possono modificare il presupposto e i soggetti di imposta, ma possono modificare le aliquote, predisponendo, laddove lo ritengano necessario, esenzioni, detrazioni e deduzioni ma non possono escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni laddove previsto dalla legge dello Stato.