Le fatture sulle quali non è applicata IVA sono soggette a imposta di bollo di 2 euro. Ciò, tuttavia, solo laddove l’importo della fattura risulti essere superiore a 77,47 euro.

Ciò in applicazione del regime di alternatività tra IVA e imposta di bollo. Quindi:

  • se la fattura emessa indica l’IVA, allora non si applica l’imposta di bollo e ciò indipendentemente dall’importo fatturato;
  • laddove, la fattura NON indica l’IVA, ci vuole l’imposta di bollo 2 euro laddove l’importo fatturato superi 77,47 euro;
  • se la fattura emessa non indica l’IVA e l’importo fatturato non supera 77,47 euro, NON serve assolvere l’imposta di bollo di 2 euro.

Come si assolve l’imposta di bollo

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo 2 euro sono diverse a seconda che trattasi di fattura cartacea o fattura elettronica.

La fattura cartacea la possono emettere ancora solo alcune categorie di contribuenti. Ad esempio, i contribuenti in regime forfettario che non superano un certo volume di ricavi (25.000 euro). A ogni modo, dal 2024 la fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutti i forfettari.

Tutti i restanti contribuenti IVA sono già obbligati a fare fattura elettronica.

Per chi fa ancora fattura cartacea il bollo 2 euro è assolto mediante la c.d. marca da bollo. Quindi, si compra al tabacchino il contrassegno telematico e lo si attacca alla fattura emessa in carta.

Per le fatture elettroniche, invece, l’Agenzia delle Entrate, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, mette anche, a disposizione dei contribuenti, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con quelli delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

Imposta bollo 2 euro su fattura: è un ricavo?

Sotto l’aspetto fiscale, moli si chiedono per chi emette fattura e addebita al cliente l’imposta di bollo 2 euro se tale bollo costituisce un ricavo oppure NO.

Quindi, ad esempio, si emette una fattura di 100 euro non soggetta ad IVA e su cui si applica il bollo 2 euro addebitandolo al cliente. In questo caso il cliente paga 102 euro. Il ricavo per chi ha emesso fattura è 100 euro o 102 euro?

A questo proposito regola vuole che:

  • l’IVA riscossa sulle vendite non è un ricavo per l’impresa venditrice ma costituisce un suo debito verso lo Stato (c.d. IVA a debito);
  • l’importo del bollo 2 euro, quando addebitato in fattura al cliente, assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione del reddito di chi ha emesso fattura (Risposta Agenzia Entrate n. 428/2022 e Circolare Agenzia Entrate n. 5/2021).

Riassumendo…

  • se la fattura emessa indica l’IVA, non si applica l’imposta di bollo
  • se la fattura NON indica l’IVA, ci vuole l’imposta di bollo 2 euro laddove l’importo fatturato supera 77,47 euro.
  • laddove la fattura emessa NON indica l’IVA e l’importo fatturato non supera 77,47 euro, NON serve assolvere l’imposta di bollo di 2 euro
  • l’imposta di bollo 2 euro, se addebitata al cliente, rappresenta un ricavo per chi ha emesso la fattura.