Il Senato, nella seduta del 6 maggio 2021, con 207 voti a favore, 28 contrari e 5 astensioni, ha approvato il testo di conversione in legge del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021). Ora la palla passa alla Camera per il voto finale.

Tra gli emendamenti contenuti nel testo rientra anche la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi di seguito illustrati (c.d. blocco sfratti per morosità dell’inquilino).

Sfratto per morosità dell’inquilino: come funziona

La procedura di sfratto si ricorda è disciplinata dagli art.

657 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.). Nel dettaglio la procedura si avvia con la convalida di sfratto, che costituisce titolo esecutivo attraverso il quale promuovere l’azione esecutiva di rilascio forzoso dell’immobile.

Il giudice, con provvedimento di convalida di sfratto, ordina l’inquilino moroso a lasciare l’immobile fisandone anche il termine entro cui ciò deve avvenire (nella generalità dei casi questo tempo è fissato in 30 giorni). Solo laddove decorso inutilmente questo termine, l’inquilino non lascia l’immobile, sarà possibile richiedere l’azione esecutiva di rilascio forzoso di cui all’art. 608 c.p.c., ai sensi del quale:

L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.

Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore”.

Blocco sfratti per morosità: dal decreto Cura Italia al decreto Sostegni

In considerazione dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenti ricadute economiche su famiglie e lavoratori, il legislatore, con l’art.

103 del decreto Cura Italia aveva disposto il blocco sfratti per morosità fino al 1° settembre 2020.

Successivamente con l’art. 17-bis del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020) si prorogava il citato termine al 31 dicembre 2020. Il decreto Milleproroghe ha poi esteso il ulteriormente il termine al 30 giugno 2021.

Blocco sfratti: proroga nel decreto Sostegni

Ora, l’emendamento al decreto Sostegni, se confermato anche in votazione alla Camera, proroga del blocco sfratti per morosità:

  • fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio dell’immobile adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020
  • fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio dell’immobile adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Ricordiamo che la misura e le successive proroghe, come previsto dal Cura Italia e decreti successivi, interessa non solo i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità) ma anche i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

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