La Legge di bilancio 2024 (L. n° 213/2023) interviene in materia di blocco alle compensazioni ossia all’utilizzo di crediti erariali in F24 in presenza di cartelle scadute e non pagate. In applicazione di tale blocco, al contribuente è fatto divieto di pagare debiti per imposte erariali (Iva, Irpef, ecc.) con crediti vantati nei confronti dell’erario per le stesse imposte.

Tale divieto era già presente in ambito tributario, ma la L. di bilancio anziché intervenire sulla norma già in essere, ne ha introdotto una nuova.

Cosicché i due divieti di compensazione a oggi convivono. Creando non pochi dubbi operativi ai contribuenti.

Partendo dal divieto di compensazione in essere già prima della Legge di bilancio, passeremo alle novità contenute nella Manovra per poi analizzare le differenze tra le due diverse disposizioni.

Il blocco alle compensazioni in F24. La vecchia norma a oggi ancora in vigore

Il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo è previsto all’articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Nei fatti, è previsto un divieto di compensazione in F24:

  • dei crediti relativi alle imposte erariali;
  • in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Si deve trattare di cartelle per le quali è scaduto il termine di pagamento. Dunque sono trascorsi i 60 giorni dalla notifica.

Si ponga attenzione al fatto che il divieto scatta solo per le compensazioni orizzontali. Dunque, il riferimento è alla situazione in cui nell’F24 il contribuente per pagare ad esempio un debito Iva, indica in compensazione un credito Irpef. Dunque, nel complesso si deve trattare di imposte diverse tra loro. Ossia di diversa natura. Non scatta invece alcun blocco per le compensazioni verticali compensazione verticale (Iva su Iva, Irpef su Irpef).

Tale ultimo tipo di compensazioni è ammessa anche in presenza di  debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Chiarimenti operativi sul divieto in parola, sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 4/E e n°13/E del 2011.

La rottamazione delle cartelle supera il blocco alle compensazioni.

Blocco alle compensazioni. Cosa c’è di nuovo nella L. di bilancio?

Veniamo alle novità di cui alla L. di bilancio 2024.

Il comma 94 sulle compensazioni, intervenendo sull’art.37 del DL 223/2006, dispone che (nuovo comma 49-quinquies).

In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, e’ esclusa la facolta’ di. avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma ».

Viene così indotto un nuovo divieto di compensazione di crediti per imposte erariali con debiti per le stesse imposte.

La nuova legge fa riferimento anche agli accertamenti esecutivi.

Dunque, scatterà il divieto anche laddove il contribuente sia stato destinatario di un accertamento esecutivo:

  • se di importo superiore a 100.000 euro;
  • se già affidato per il recupero all’Agenzia delle entrate riscossione (Ex Equitalia).

Il riferimento agli accertamenti esecutivi si è reso necessario posto che rispetto a tale tipo di atti l’attività di riscossione non si basa più sulla formazione del ruolo. L’ADER una volta incaricata dall’Agenzia delle entrate al recupero del credito, invia un semplice avviso al contribuente per informarlo che è stata incaricata del recupero.

Vecchio e nuovo divieto. Cosa cambia?

Una volta messo in evidenza le principali peculiarità dei due divieti, è possibile arrivare ad alcune conclusioni circa le differenza tra i due istituti.

In primis, è diversa la soglia debitoria che fa scattare il blocco alle compensazioni:

  • 1.500 euro di debiti per imposte erariali per la norma del 2010;
  • 100.000 per il nuovo blocco alle compensazioni di cui alla Legge di bilancio 2024.

La nuova norma fa riferimento anche agli accertamenti esecutivi. Quella del DL 78/2018 fa riferimento solo alle cartelle ossia ai debiti iscritti a ruolo. Tal riferimento è rimasto invariato nel corso del tempo. Anche dopo che sono entrati in vigore gli accertamenti esecutivi.

La Legge di bilancio sembrerebbe ammettere la ripresa delle compensazioni solo dopo aver pagato interamente il debito (completa rimozione delle violazioni). Il vecchio divieto invece può essere superato con una richiesta di rateazione della cartella scaduta. Tuttavia c’è da dire che anche tale ultimo divieto è assoluto.

Infatti, anche se alcuni addetti ai lavori sostengono che la compensazione sia ammessa per la parte eccedente il debito scaduto, c’è da dire che nella circolare n°13/E 2011, l”Agenzia delle entrate ha chiarito che:

 il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell’articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

La disposizione, pertanto, configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una “riserva indisponibile” del credito pari all’ammontare di tali debiti.

Nei fatti, prima si paga (o si chiede una rateazione) il debito scaduto che ha determinato il blocco e poi sarà possibile riprendere con le compensazioni orizzontali.

Riassumendo…

  • La Legge di bilancio 2024 prevede un ulteriore blocco alle compensazioni in F24;
  • il divieto scatta in presenza di cartelle o accertamenti esecutivi scaduti;
  • per riprendere la compensazione è necessario pagare tutto il debito scaduto.