Salve, da una conoscente ho avuto il suo indirizzo e-mail. Avrei bisogno di alcune informazioni. Mia madre ha 104 rivedibile. Siamo alla terza visita. Ci hanno chiamati in ritardo rispetto alla scadenza. Nel frattempo io usufruisco dei permessi giornalieri fino alla visita, come la legge permette. Invece dopo la visita, in attesa del verbale, se userò i permessi e non dovessero confermare lo stato di handicap, dovrei restituirli? Ho letto che sono validi fino alla definizione del nuovo verbale, quindi quando arriva a casa? Insomma non mi è chiaro. Spero possa aiutarmi con la sua competenza in materia. Grazie mille.

 

Con la circolare n.

127 del 08/07/2016 l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito alle novità che erano state introdotte con la legge 114 del 2014 in tema di permessi Legge n.104/1992.

Durante l’iter burocratico si continua a fruire dei permessi 104. Se il verbale non conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92) il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

I permessi fruiti dalla data successiva a quella della data di definizione nuovo verbale dovranno, quindi, essere “restituiti” o recuperati” dal lavoratore. I permessi fruiti dalla data della visita a quella del verbale invece non devono essere restituiti.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”