Pubblicare le foto di un minore su Facebook costituisce una violazione del codice civile in materia di tutela dell’immagine: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni” recita la disposizione in oggetto.

Il genitore, quindi, che pubblica la foto dei figli minori su un social network o, in generale, su internet viola la sua privacy e commette reato.

Foto dei figli su Facebook: l’ex coniuge può chiederne la rimozione?

Supponiamo che in una coppia di genitori separati o divorziati uno dei due, per orgoglio genitoriale o per esibizionismo, pubblichi su Facebook continuamente fotografie della prole, l’altro può chiederne la rimozione?

La risposta a questa domanda è stata data recentemente dal Tribunale di Mantova che ha stabilito che ciascun genitore, dopo il giudizio di separazione o divorzio, può ricorrere al tribunale per far ordinare all’altro di non inserire le foto dei figli minori sui social network. Sarà poi il giudice ad ordinare l’immediata rimozione delle immagini in questione.

Minori su Internet: violazione della privacy

Le foto dei bambini pubblicate sui social network violano anche il codice della privacy, la Convenzione di New York del 10 novembre 1989 sui diritti del fanciullo che recita “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.

Inoltre, il 25 maggio 2018, entrerà in vigore il regolamento UE secondo il quale le fotografie dei propri figli costituiscono un dato personale da tutelare al sensi della privacy la cui diffusione integra reato, ovvero interferenza nella vita privata.