Chi riceve un avviso bonario da parte dell’Agenzia Entrate, laddove si ritrovi con quanto il fisco gli contesta, ha possibilità di pagare l’importo richiesto in unica soluzione oppure ne può chiedere anche la rateizzazione.

Il numero massimo di rate possibili, tuttavia, dipende dalla somma da rateizzare. In dettaglio:

  • 8 rate, per importi fino a 5.000 euro
  • 20 rate, per importi oltre 5.000 euro.

Laddove si dovesse decidere di pagare in unica soluzione, il versamento è entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso. In questo modo, si può godere della sanzione ridotta (10% o 20% a seconda della violazione commessa).

Nell’avviso si trova anche il Modello F24 precompilato per il pagamento.

Ricordiamo anche che il citato termine di 30 giorni, è stato innalzato a 60 giorni dal decreto Ucraina bis (art. 37-quater). Un provvedimento, tuttavia, solo transitorio. Infatti, il raddoppio dei giorni vale solo per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (21 maggio 2022) e il 31 agosto 2022. Dal 1° settembre 2022 è tornato il termine ordinario dei 30 giorni.

La rateizzazione dell’avviso bonario: il calcolo della rata

In caso di pagamento rateale, la prima rata deve pagarsi entro 30 giorni dal ricevimento della lettera. Le rate successiva alla prima (su cui maturano anche gli interessi), invece, scadono l’ultimo giorno di ogni trimestre.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito per il calcolo delle rate avviso bonario. E’ sufficiente inserire negli appositi campi le informazioni richieste. Oltre ai dati anagrafici codice fiscale, nome, cognome, ecc.) è necessario inserire:

  • il tipo di comunicazione ricevuta (c’è un menu a tendina)
  • Il codice atto (si rileva nell’avviso ricevuto)
  • l’anno d’imposta oggetto della contestazione
  • l’importo da rateizzare
  • la data in cui l’avviso bonario è stato elaborato (questa si rileva dalla prima pagina della lettera ricevuta)
  • la data in cui l’avviso è stato ricevuto.

Il lieve inadempimento

Per il pagamento rateale trovano applicazione il c.

d. “lieve inadempimento” di cui all’art. 15-ter D.P.R. n. 602 del 1973. In pratica non si decade dal piano di rateizzo nei seguenti casi

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • pagamento della prima rata con un ritardo non superiore a 7 giorni
  • pagamento delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva.

Se non si rispettano queste regole di versamento, si perde il beneficio della rateizzazione e si procederà all’iscrizione a ruolo dei residui importi da pagare.