Anche gli avvisi bonari rientrano nella c.d pace fiscale, grazie alla quale il contribuente può saldare i propri debiti con il Fisco pagando delle sanzioni ridotte. Gli avvisi bonari possono essere legati a controlli automatici delle dichiarazioni o a controlli formali delle dichiarazioni.

La differenza, controlli automatici o formali, è importantissima ai fini della pace fiscale e a breve capiremo il perché.

Nella circolare n°6 del 20 marzo, l’Agenzia delle entrate ha fatto il punto su quale sia la sanatoria da sfruttare per chi ha ricevuto un avviso bonario e intende pagare versando le sanzioni in misura ridotta.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni operative fornite dal Fisco.

Gli avvisi bonari da controllo automatico o formale delle dichiarazioni

Gli avvisi bonari sono disciplinati dal DPR 600/73, nello specifico: dall’art.36-bis per quanto riguarda quelli emessi in seguito a controllo automatico delle dichiarazioni; dall’art.36-ter per quanto riguarda gli avvisi emessi posti controllo formale delle dichiarazioni.

Ad esempio, con il controllo formale, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacita’ operative degli Uffici del Fisco, questi, possono porre in essere specifiche verifiche.

In particolare, gli ufficio dell’Agenzia delle entrate possono:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Detto ciò, rientrano nella pace fiscale, anche gli avvisi bonari.

Avvisi bonari. Quale sanatoria nella pace fiscale?

In premessa abbiamo detto che ai fini della c.d. pace fiscale, è di fondamentale importanza la distinzione tra avviso bonario da controllo formale e avviso bonario da controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Infatti, se parliamo di avvisi da controllo automatizzato delle dichiarazioni non ci sono subbi che per tale tipo di “atti”, è possibile accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari, ossia alla sanatoria di cui ai commi 153-159 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Definizione agevolata che permette di pagare le sanzioni nella misura del 3%.

La sanatoria ha ad oggetto gli avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni anche con rate in corso: articoli 36-bis del DPR 600/73 per le imposte dirette, 54-bis del DPR 633/72, per i controlli IVA.

Tale definizione agevolata non è invece esperibile rispetto ai controlli formali delle dichiarazioni, ex art.36-ter del DPR 600/73.

Fermo restando quanto appena detto, affinché il contribuente possa sfruttare questa chance, l’avviso da controllo automatico delle dichiarazioni che intende definire deve riguardare i periodi d’imposta in corso:

  • al 31 dicembre 2019,
  • al 31 dicembre 2020 e
  • al 31 dicembre 2021.

Gli avvisi bonari rientrano nella definizione agevolata se (alternativamente):

  • non è scaduto il termine di pagamento,
  • dunque se non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario)
  • o  della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta.

Rientrano nella sanatoria degli avvisi da controllo automatizzato, anche gli avvisi bonari recapitati successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio ossia successivamente al 1° gennaio 2023.

Quale sanatoria per gli avvisi bonari da controllo formale?

Se per gli avvisi bonari da controllo automatizzato vale quanto detto finora, un discorso a parte va fatto per gli avvisi bonari da controllo formale.

Infatti, sembrerebbe che per tale tipo di avviso non sia possibile sfruttare la pace fiscale. La soluzione potrebbe essere di attenedere la notifica della cartella esattoriale, con la speranza che la data di affidamento del carico all’Agenzia delle entrate-riscossione per il recupero del credito vantato dal Fisco, non sia successiva al 30 giugno 2022. In tal modo, entro il prossimo 30 aprile potrebbe essere presentata istanza di rottamazione-quater.

Attenzione però, nella circolare n° 6 del 20 marzo, rispetto agli avvisi da controllo formale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui ai commi da 174 a 178 fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale (comma 174)

Dunque, per gli avvisi da controllo formale, è possibile il ravvedimento speciale solo a particolari condizioni ossia solo fino al momento in cui la violazione, potenzialmente oggetto di controllo formale, non sia stata ancora contestata.