Niente definizione agevolata degli atti di accertamento per gli avvisi da controllo formale delle dichiarazioni ma via libera al c.d ravvedimento speciale solo se rispetto alla violazione da sanare non sia ancora stata emessa alcun avviso. In sintesi è questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°6/e di ieri con la quale sono state pubblicate nuove FAQ sulla pace fiscale.

L’agenzia delle entrare non si è soffermata solo sulla definizione agevolata degli atti di accertamento o sul ravvedimento speciale, ma ha meglio analizzato le varie sanatorie rientranti nella c.

d. pace fiscale.

Detto ciò, vediamo perché gli avvisi bonari da controllo formale non possono essere definiti con la definizione agevolata degli atti di accertamento ma è necessario ricorrere al ravvedimento speciale. Sempre se ricorrono alcune condizioni.

Ma andiamo con ordine, partendo dalla definizione agevolata degli atti di accertamento che permette un abbattimento delle sanzioni a 1/18.

La definizione agevolata degli atti di accertamento

L’ ’articolo 1, commi da 179 a 185, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023, prevede  la definizione:

  • degli atti di accertamento con adesione, degli avvisi di accertamento e di quelli di rettifica e di liquidazione,
  • nonché degli atti di recupero con applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile in caso di adesione o di acquiescenza.

La definizione riguarda gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Per potersi avvalere della definizione agevolata per tale tipologia di atti, è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Sono inoltre definibili, in acquiescenza,  gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

Sono invece esclusi dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167). La preclusione riguarda entrambe le edizioni della citata procedura di collaborazione volontaria. Opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Avvisi bonari da controllo formale. Si al ravvedimento speciale

In premessa abbiamo visto che la definizione agevolata degli avvisi di accertamento non è possibile per gli avvisi da controllo formale delle dichiarazioni; tuttavia al ricorrere di alcune condizioni temporali è possibile sfruttare il ravvedimento speciale.

Nella circolare n°6 di ieri, l’Agenzia delle entrate ha risposto alla seguente domanda:

Nell’ambito delle misure agevolative previste dalla legge di bilancio 2023, gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non sembrano trovare spazio. È possibile includerli nell’ambito degli avvisi di rettifica passibili di adesione agevolata e definizione agevolata?

Si ritiene che gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non rientrino nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della legge di bilancio 2023. Infatti, agli atti medesimi non si applica, ordinariamente, né l’istituto dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza; inoltre, gli stessi non risultano appositamente richiamati nel contesto delle disposizioni che disciplinano le definizioni citate nel quesito.

Pertanto, nel caso degli atti derivanti dai controlli (formali) di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione previste dai predetti commi.

 Si specifica, tuttavia, che le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui ai commi da 174 a 178 fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale (comma 174).

Dunque può essere oggetto di ravvedimento speciale quella violazione potenzialmente rilevabile tramite controllo formale ma rispetto alla quale non è stato ancora emesso l’avviso bonario.