Il D.L. 21/2022, c.d. decreto Ucraina-bis, post conversione in legge ha portato da 30 a 60 giorni il termine entro il quale il contribuente può procedere a versare gli importi che gli sono stati contestati con l’avviso bonario da controllo automatico. Il prolungamento del termine vale solo per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 maggio) e il 31 agosto 2022.

Detto ciò, bisogna capire se questo termine debba essere verificato rispetto alla data di notifica dell’avviso bonario, dunque vale per gli avvisi bonari notificati entro il suddetto range temporale oppure se lo stesso riguarda tutti gli avvisi bonari con pagamento in scadenza entro lo stesso periodo.

Ecco come comportarsi.

La proroga dei pagamenti per gli avvisi bonari

Il decreto Ucraina-bis in fase di conversione in legge all’art.37-quater dispone che:

Al fine di assicurare la necessaria liquidita’ alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonche’ delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e’ fissato in sessanta
giorni.

Nello specifico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d’imposta provvedere a pagare le somme contestate con l’avviso bonario da controllo automatico nonchè evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni. Rispetto al termine ordinario di 30 giorni (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462). Il termine ordinario è di 90 giorni laddove la comunicazione si stata inviata al consulente tramite il quale il contribuente ha inviato la dichiarazione dei redditi. Se il contribuente nella dichiarazione dei redditi ha optato per l’invio delle comunicazioni al consulente.

Il prolungamento del termine vale solo per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 maggio) e il 31 agosto 2022.

In base alle indicazioni riportate nella relazione illustrativa del decreto, la proroga non opera per chi paga a rate.

Vedremo se tale indicazione verrà smentita dall’Agenzia delle entrate.

Vale la data di notifica?

In molti si stanno chiedendo come deve essere verificato se si rientra o meno nella proroga prevista dal decreto Ucraina-bis. Ebbene, noi di Investire Oggi riteniamo plausibile che la verifica debba essere effettuata rispetto alla data di notifica dell’avviso bonario.

Dunque, con avviso bonario notificato tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il contribuente potrà beneficiare di maggiori termini di pagamento.

Non sembra però del tutto censurabile l’ipotesi che la proroga riguardi tutti gli avvisi bonari con pagamento in scadenza entro lo stesso periodo 21 maggio-31agosto 2022.

Ad ogni modo, è necessario che l’Agenzia delle entrate intervenga con gli opportuni chiarimenti.