Il maggior termine per pagare gli avvisi bonari si applicherà solo in favore di coloro che pagano il dovuto in unica soluzione, non per coloro che optano per la rateazione del debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Questa incredibile preclusione è messa nero su bianco nella relazione illustrativa del D.L. 21/2022, decreto Ucraina-bis.

Decreto che con una modifica introdotta in fase di conversione in legge prevede che le somme contestate dal Fisco con gli avvisi bonari da controllo automatico sulle dichiarazioni, possano essere pagate entro 60 giorni anzichè 30.

Gli avvisi bonari

Grazie ai controlli automatici il Fisco può:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposte.

L’Agenzia delle entrate ha ribadito le finalità dei controlli automatici nella Guida Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.

Nel caso in cui il Fisco rileva delle incongruenze nella dichiarazione dei redditi, invia al contribuente una comunicazione di irregolarità. Meglio conosciuta come avviso bonario.

Se si tratta di controllo automatico, il contribuente può pagare il dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. In tale caso beneficia di una riduzione delle sanzioni a 1/3.

Il pagamento di quanto dovuto può essere anche rateizzato:

  • in massimo otto rate trimestrali di pari importo per debiti fino a 5.000 euro;
  • 20 rate se il debito è superiore a cinquemila euro.

L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ad ogni modo, se il contribuente non paga, il Fisco procede all’iscrizione a ruolo del debito. Con successiva emissione della cartella esattoriale.

La proroga dei termini di pagamento

Proprio sui termini di pagamento degli avvisi bonari da controllo automatico, interviene il decreto Ucraina-bis in fase di conversione in legge (non ancora in Gazzetta Ufficiale).

Nello specifico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d’imposta provvedere a pagare le somme dovute nonchè evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni. Rispetto al termine ordinario di 30 giorni (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).

Dunque, cambiano i tempi per pagare.

Attenzione, si tratta solo di una misura temporanea. Infatti vale solo per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e il 31 agosto 2022.

Proroga anche per i pagamenti a rate?

La proroga a 60 giorni non riguarda i pagamenti rateali. Purtroppo tale preclusione è specificata nella relazione tecnica del decreto Ucraina-bis:

l’estensione del termine interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute, non anche coloro che optano per il pagamento rateale.

Si tratta di una preclusione senza senso. Considerato che la norma ha l’obiettivo dichiarato  di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico.