La riforma fiscale è intervenuta anche in materia di comunicazioni di irregolarità, più comunemente conosciute come avvisi bonari. L’Agenzia delle entrare non potrà inviare avvisi bonari nè nel periodo estivo di agosto ne sotto Natale. Dunque si tratta di due periodi nei quali il Fisco dovrà sospendere l’invio di tali tipi di comunicazione.

Tuttavia, accanto a tale divieto, la riforma fiscale ha previsto delle casistiche al verificarsi delle quali, l’Agenzia delle entrate potrà comunque inviare l’avviso bonario anche nel periodo di sospensione.

Vediamo in quali casi il contribuente potrà ricevere l’avviso bonario anche sotto l’ombrellone. Da qui, poi bisogna capire se in ipotesi di notifica in deroga ai periodi di sospensione, il contribuente possa comunque sfruttare la proroga della scadenza dei pagamenti nel periodo 1° agosto- 4 settembre.

Avvisi bonari. Cosa prevede la riforma fiscale?

L’art.10 del decreto adempimenti (D.Lgs n°1/2024) interviene in materia di avvisi bonari e altri atti similari.

In particolare, la riforma fiscale prevede due periodi di sospensione nei quali l’Agenzia delle entrate non può notificare al contribuente:

  • comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a);
  • comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c);
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette“lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d).

La sospensione opera nei seguenti periodi: 1-31 agosto; 1-31 dicembre.

Dunque, anche se gli atti sono già stati firmati e protocollati, non potranno essere notificati ad agosto e dicembre.

Avvisi bonari ad agosto. Legittima la notifica sotto l’ombrellone

La riforma fiscale prevede delle ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate può non rispettare il periodo di sospensione.

In particolare, ciò è ammesso in  ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.

Nella circolare n° 9/2024 sulla riforma degli adempimenti tributari, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che sono situazioni di indifferibilità e urgenza ad esempio:

  • le situazioni incui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Così ad esempio, se si tratta di un avviso bonario da controllo automatizzato delle dichiarazioni (avvisi bonari art.36-bis del DPR 600/73) e c’è il rischio che scada il termine per la notifica della relativa cartella (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis), l’Agenzia delle entrate potrà intanto notificare l’avviso bonario anche ad agosto o dicembre.

Notifica in periodo di sospensione e proroga dei pagamenti con scadenza ad agosto

In base a quanto detto fin qui, potrebbe accadere che il contribuente ricevi l’avviso bonario anche ad agosto.

Una volta ricevuto l’avviso, può il contribuente sfruttare la sospensione dei pagamenti che scadano nello stesso mese così come disposto dall’ articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n.

193 del 2016?

Infatti, tale ultimo decreto sospende nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre  i termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli avvisi bonari. Prima o unica rata. E’ possibile pagare a rate anche un 730 degli anni precedenti.

Ebbene, nella circolare n°9, è stato messo nero su bianco che laddove l’avviso bonario sia ricevuto nel mese di agosto (ipotesi di indifferibilità e urgenza) il termine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario decorrerà dal 5 settembre. Non dalla data di ricezione dell’avviso. Dunque, nonostante la notifica dell’avviso bonario, il contribuente potr sfruttare la proroga dei pagamenti.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale interviene anche in materia di avvisi bonari;
  • l’Agenzia delle entrare non potrà inviare avvisi bonari nè nel periodo estivo di agosto ne sotto Natale salvo casi di indifferibilità e urgenza;
  • in ipotesi notifica ad agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario decorrerà dal 5 settembre.