Gli autovelox devono essere segnalati e ben visibili agli automobilisti affinché le sanzioni siano valide. A confermarlo è una sentenza della Corte di Cassazione che mette fine a un contenzioso durato anni.

In Italia succede che molti ignari automobilisti si vedono spesso raggiungere da multe per autovelox senza nemmeno sapere dove le hanno prese. Questo capita perché gli apparecchi fissi o mobili non sempre sono adeguatamente segnalati.

Autovelox e segnalazioni

La legge dispone che gli apparecchi per la rilevazione elettronica della velocità dei veicoli, siano essi fissi o mobili, debbano essere adeguatamente segnalati.

Non solo. Devono essere anche ben visibili.

Quindi non possono essere posti in luoghi nascosti, dietro alberi, pali o altri elementi che ne impediscano la visibilità. Purtroppo, però, accade che due infrazioni su cinque comminate con autovelox siano irregolari e quindi annullabili. Ma pochi sono disposti a fare ricorso per questione di costi o per mancanza di tempo. E quindi pagano anche se la multa non è dovuta.

Più precisamente affrontare un ricorso comporta dei costi che spesso non vale la pena sostenere se la sanzione è di importo modesto. Col rischio che, chi volesse impugnare una multa da autovelox, alla fine si ritrovi, in caso di soccombenza, a pagare sia l’ente che l’ha comminata che il legale che lo ha assistito.

Apparecchi fissi e mobili

Se per gli autovelox a postazione fissa vi sono pochi dubbi sulla loro visibilità, per quelli a postazione mobile qualche domanda è bene porsela sempre. Se le forze dell’ordine deputate a rilevare la velocità degli autoveicoli si nascondono o non si rendono ben visibili a bordo strada, le multe sono sempre annullabili.

Una recente interpretazione della Corte di Cassazione (ordinanza n. 4002 del 8 febbraio 2022) apre infatti le porte a migliaia di ricorsi da parte dei guidatori multati da autovelox mobili. Nella sostanza, i giudici, cassando le decisioni dei tribunali in merito a una sanzione da autovelox elevata da agenti di polizia in borghese con auto civetta, hanno ribadito che, a norma dell’art.

142 CdS

“le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”.

Nella motivazione della decisione, la Corte ha ricordato anche come già la circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 (Direttiva Maroni) preveda che

“le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si utilizza un veicolo di serie, la visibilità della postazione può essere garantita facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.