Sono ancora molti gli aspetti da chiarire in merito all’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19. Ad esempio, la norma non regola le sanzioni in caso di omessa o mandace dichiarazione.

Ebbene, qualche indicazione in tal senso è stata data, in risposta a specifica interrogazione parlamentare (4 maggio 2022 n. 5-08011) in Commissione Finanze della Camera, dal sottosegretario all’Economia Federico Freni.

Tuttavia rimangono ancora degli aspetti poco chiari.

L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid

L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 è stata prevista dall’art. 1 del D.

L. 41/2021, decreto Sostegni che ha introdotto il c.d. “regime ombrello” Tale regime di aiuti opera nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Le imprese sono tenute ad autodichiarare il rispetto dei limiti e dei massimali indicati nello stesso quadro temporaneo.

Dopo che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di autocertificazione/autodichiarazione, gli aspetti operativi rimasti nell’incertezza sono diversi.

Ciò che è certo è che l’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Non c’è nessuna esenzione o proroga.

Detto cio, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria.

Tale esenzione non opera laddove il beneficiario abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In tali casi, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Adempimento obbligatorio. Si applicano sanzioni?

La norma istitutiva dell’obbligo dichiarativo in parola non sembra prevede sanzioni in caso di inadempimenti.

Attenzione, la dichiarazione va, comunque, presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • lo stesso beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

Detto ciò, cosa succede laddove l’impresa dovesse omettere la dichiarazione?

Ebbene, in risposta a specifica interrogazione parlamentare (4 maggio 2022 n. 5-08011) in Commissione Finanze della Camera, il sottosegretario all’Economia Federico Freni, ha specificato che in caso di omessa autodichiarazione o inserimento di informazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni collegate all’art.47 del DPR 445/2000. Sanzioni non riconducibili all’ambito tributario ma a quello penale.

Difatti entrano in gioco le sanzioni ex art.76, c.1 dello stesso decreto.

Nello specifico:

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e’ aumentata da un terzo alla meta’.

Ad ogni modo, noi di Investire Oggi riteniamo che possa trovare applicazione anche la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.00 (art.11 D.Lgs 471/1997).   Tale sanzione colpisce l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza. La stessa sanzione si applica in caso di invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Non rimane che attendere indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.