L’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia devono essere deve essere presentata da tutti i soggetti richiamati dalla norma, comprese le PMI.

E’ questa una delle indicazioni fornite in risposta a specifica interrogazione parlamentare (4 maggio 2022 n. 5-08011) in Commissione Finanze della Camera, dal sottosegretario all’Economia Federico Freni.

L’autodichiarazione per gli Aiuti Covid-19

Tutte le imprese che hanno ricevuti aiuti di Stato nell’ambito del c.d. quadro temporaneo sugli aiuti di Stato  sono tenuti ad autodichiarare il rispetto dei limiti e dei massimali indicati nello stesso quadro.

In base alle indicazioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate, provvedimento Prot. n. 143438/2022, l’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Detto cio, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria.

Tale esenzione viene meno laddove  il beneficiario abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In tali casi, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • lo stesso il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

Obbligo per tutte le imprese comprese le PMI

Proprio sull’adempimento in esame, in risposta a specifica interrogazione parlamentare (4 maggio 2022 n. 5-08011) in Commissione Finanze della Camera, il sottosegretario all’Economia Federico Freni, ha fornito alcune indicazioni importanti.

In particolare, in tale occasione è stato messo in evidenza che:

  • l’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia devono essere deve essere presentata da tutti i soggetti richiamati dalla norma, comprese le PMI;
  • deve essere rispettata la data del 30 giugno, in quanto tale termine è funzionale alla registrazione degli aiuti presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) che l’Agenzia delle entrate deve effettuare entro fine anno (con riferimenti agli aiuti percepiti dalle imprese nel 2020).

Un ulteriore chiarimento riguarda le sanzioni applicabili in caso omessa autodichiarazione o inserimento di informazioni mendaci.

Ebbene, in tale caso, si applicheranno le sanzioni collegate all’art.47 del DPR 445/2000. Sanzioni non riconducibili all’ambito tributario ma a quello penale.