L’avviso di accertamento può essere notificato anche ai contribuenti residenti all’estero con la raccomandata con avviso di ricevimento. L’indirizzo del contribuente cui il Fisco scriverà sarà quello presente nei registri dell’Aire.

A stabilire la validità di questo tipo di notifica è la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la numero 20256 del 22 agosto 2017, chiarendo che questa tipologia di notifica è valida poiché espressamente prevista dalla legge.

La regola generale vuole che se il destinatario di una notifica non ha residenza e domicilio nello Stato Italiano, l’atto giudiziario può essere notificato mediante la spedizione tramite posta raccomandata (e con consegna di una copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per provvedere alla consegna alla persona cui è indirizzata).

Per quel che riguarda la materia fiscale, però, vigono regole speciali che stabiliscono, per i contribuenti non residenti in Italia, che è valida la notifica degli atti tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo ricavabile dai registri Aire. La norma non distingue residenti all’estero presso un paese all’interno o all’esterno dell’Ue. Ai fini della validità della notifica di un avviso di accertamento, quindi, è sufficiente la sua spedizione tramite raccomanda con avviso di ricevimento presso l’indirizzo che risulta sui registri Aire. La procedura che richiede l’intervento del pubblico ministero per la notifica degli atti giudiziari, invece, non è necessaria.

Se il contribuente, inoltre, impugna l’avviso di accertamento ricevuto per vizio di forma, quest’ultimo è sanato in quanto l’opposizione del contribuente dimostra l’avvenuta conoscenza dell’atto.

Leggi anche: Avviso di accertamento con notifica a mezzo posta è contestabile?