Non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata. È sufficiente avere un’attestazione SOA in una categoria coerente con i lavori oggetto dei bonus edilizi.

È l’importante chiarimento fornito dalla Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo, per le imprese, di avere la certificazione SOA per eseguire lavori verso committenti privati e che danno diritto ai bonus casa (superbonus, bonus ristrutturazione, ecc.).

Allo stesso tempo, sono elencate anche quali sono le categorie coerenti.

Andiamo con ordine.

L’attestazione SOA, dal pubblico al privato

L’attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione) è un certificato che attesta (tramite un ente certificatore) i requisiti economico-organizzativi di un’impresa. È una certificazione che già esisteva prima del decreto Ucraina bis, ma prevista solo negli appalti pubblici. Serve a garantire che l’impresa ha tutti i requisiti, organizzativi, professionali e di stabilità economica, per poter eseguire un lavoro pubblico.

Il decreto Ucraina bis ne ha esteso l’obbligo anche nell’esecuzione dei lavori nella sfera privata. In dettaglio, si stabilisce che dal 1 gennaio 2023 se l’impresa vuole effettuare lavori a committenti privati ammessi ai bonus casa deve, questa deve avere l’attestazione SOA. L’obbligo però sussiste solo laddove i lavori da fare siano di valore superiore a 516.000 euro.

Previsto, tuttavia, un periodo transitorio. Infatti, lo stesso decreto Ucraina bis, stabilisce che:

  • nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, anche se l’impresa non ha ancora la certificazione, questa può, comunque, prendere in carico i lavori e iniziarli. Ciò, però, a condizione che nel momento in cui si sottoscrive il contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), l’impresa stessa dimostri al committente (ovvero all’impresa subappaltante) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione dell’attestazione SOA;
  • dal 1° luglio 2023, invece, per poter prendere lavori oltre la soglia dei 516.000 euro l’’impresa dovrà essere già dotata di SOA al momento del contratto di appalto.

La misura rientra tra quelle finalizzate a contrastare le frodi fiscali nel campo proprio dei bonus fiscali per i lavori sulla casa.

Bonus casa, quale attestazione SOA deve avere l’impresa (chiarimenti)

Dopo i primi chiarimenti sull’attestazione SOA dell’Agenzia Entrate, arrivano (nel documento n.1 del 20 marzo 2023 pubblicato da ANCE) anche quelli della Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quest’ultima ha precisato che lo scopo sostanziale dell’obbligo di certificazione SOA anche per lavori verso committenti privati:

non deve essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. È sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

La Commissione, quindi, afferma che basterà per l’impresa avere un’attestazione SOA in una categoria coerente con i lavori oggetto di bonus edilizi, ossia:

  • OG1 (Edifici civili e industriali);
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
  • OG11 (impianti tecnologici);
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
  • OS21 (Opere strutturali speciali);
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento).