Dall’Agenzia delle Entrate arriva un importante chiarimento circa l’obbligo per le imprese di essere dotate di attestazione SOA nell’ambito dei lavori ammessi al suberobonus e altri bonus casa.

Obbligo quest’ultimo messo in campo, dal 1° gennaio 2023 dal decreto Ucraina bis (decreto-legge n. 21 del 2022) per contrastare le frodi fiscali nel campo proprio dei bonus edilizi. Si tratta, tuttavia, di un obbligo che sussiste solo laddove i lavori da realizzare superino una certa soglia (516.000 euro).

L’attestazione SOA è un documento che già esiste da tempo, ma solo nell’ambito dei lavori pubblici.

Il citato decreto Ucraina bis, invece, lo estende in certi casi anche nell’ambito degli interventi edilizi “privati”.

L’attestazione SOA in ambito pubblico

L’acronimo SOA sta per “Società Organismo di Attestazione”. Ci troviamo di fronte ad un certificato che attesta i requisiti economico-organizzativi di un’impresa. Prima del decreto Ucraina bis ne era prevista l’obbligatorietà per le imprese che volessero eseguire lavori derivanti da appalti pubblici. Si tratta, dunque, di un certificato che assolve in un certo senso un ruolo di garanzia.

Se l’impresa lo possiede significa che ha tutte la carte in regola (organizzative e di salute economica) per poter eseguire lavori pubblici.

La certificazione SOA è rilasciata da Organismi di Attestazione appositamente autorizzati ed ha una validità di 5 anni, previa conferma di validità al terzo anno.

Obbligo SOA nei bonus casa

Come anticipato, il decreto Ucraina bis (art. 10-bis) ha stabilito che dal 2023, le imprese che devono effettuare lavori edili ammessi al superbonus devono essere anch’esse dotate di attestazione SOA. Quindi, la certificazione sarà necessaria anche per i lavori edili da farsi verso soggetti privati e non pubblici.

Tuttavia, l’obbligo sussiste solo se i lavori da fare siano di valore superiore a 516.000 euro. Stessa cosa vale se trattasi di lavori che ammettono altri bonus casa (quindi, ecobonus ordinario, sismabonus, ecc.) sempreché di importo superiore a 516.000 euro.

Lo stesso decreto Ucraina bis prevede anche un periodo transitorio. In particolate si stabilisce che nella finestra temporale che va dal 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, anche se l’impresa non ha ancora la certificazione, questa può, comunque, prendere in carico i lavori e iniziarli. Il tutto a condizione che nel momento in cui si sottoscrive il contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), l’impresa stessa dimostri al committente (ovvero all’impresa subappaltante) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione dell’attestazione SOA.

Dal 1° luglio 2023, invece per poter prendere lavori oltre la soglia dei 516.000 euro l’’impresa dovrà essere già dotata di SOA al momento del contratto di appalto.

Attestazione SOA, il chiarimento per i contratti sottoscritti nel 2022

In considerazione del fatto che il decreto Ucraina bis è entrato in vigore il 21 maggio 2022, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se

in caso di lavori, di importo superiore a 516.000 euro, che beneficiano degli incentivi fiscali, con contratto di appalto sottoscritto tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è necessario che le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (c.d. condizione SOA) già nel momento stesso in cui è stato sottoscritto il contratto?

Secondo l’Amministrazione finanziaria le imprese, in tale ipotesi, potevano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto (FAQ del 17 febbraio 2023).