Il susseguirsi, in breve tempo, di vari interventi legislativi volti a contrastare le frodi nel campo della cessione credito bonus casa (supebonus 110, bonus ristrutturazione, ecc.), ha creato non poca confusione tra i cittadini, gli addetti ai lavori e gli operatori del settore.

Prima il blocco delle cessioni successive alla prima e poi la possibilità di massimo tre cessioni credito con la prima libera e le altre due successive da potersi fare solo verso determinati soggetti qualificati, quali:

    • banche
    • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
    • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Il tutto tra decreto Frodi (entrato in vigore il 26 febbraio 2022) e decreto Sostegni-ter.

Di mezzo la disciplina transitoria prevista dallo stesso decreto Frodi, in base alla quale è stabilita la nullità dei contratti di cessione credito eventualmente stipulati in violazione del citato divieto delle cessioni plurime.

La cessione credito: l’Agenzia Entrata detta le date spartiacque

In tutta questa confusione, dunque, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto fornire uno schema di chiarimento che guida a districarsi tra le nuove regole da seguire nella cessione credito, ponendo attenzione alla data indicata nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In dettaglio:

  1. evento di prima cessione o sconto:
    • se la prima cessione o sconto sono comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
    • laddove la prima cessione è comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
    • se lo sconto è comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”
  1. evento di cessione credito successiva alla prima
    • in caso di cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
    • nell’ipotesi di cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.

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