Il legislatore, in ambito bonus casa, ha imposto il limite massimo di tre cessione credito, stabilendo altresì che mentre la prima cessione è libera, le altre due cessioni possono farsi esclusivamente verso determinati soggetti, ossia:

  • banche
  • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Esempio

Il committente i lavori può cedere il credito a chiunque (prima cessione). Chi lo acquisisce (cessionario) può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (seconda cessione) ma solo a uno dei menzionati soggetti.

Colui che ha acquisito il credito della seconda cessione può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (terza cessione) solo ad uno dei citati soggetti. A questo punto chi acquisisce il credito non potrà ulteriormente cederlo ma solo utilizzarlo in compensazione.

La cessione credito rate residue

Nulla, invece, cambia in merito alla possibilità di cessione credito riferito alle rate residue di detrazione. Il committente i lavori, infatti, può sempre decidere di cedere l’intero credito oppure di godere in modo misto (una parte nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi ed una parte nella forma della cessione). Un esempio può aiutarci a capire

Il sig. Rossi, nel 2021 ha sostenuto spese ammesse al bonus 110. Per queste spese la detrazione è da godere in 5 quote annuali di pari importo. Il sig. Rossi potrebbe decidere di godere della prima quota di detrazione nel Modello 730/2022 (anno d’imposta 2021) e poi optare per la cessione credito con riferimento alle quattro quote residue. La cessione deve avere ad oggetto, in questo caso, tutte le quattro rate.

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