Sono stati prorogati gli sgravi contributivi per chi assume donne svantaggiate. La decontribuzione al 100%, prevista dalla legge di bilancio 2021, è valida fino al 30 giugno 2022, come stabilito di recente dalla Commissione Ue che ha recepito la proroga dello stato di emergenza in Italia.

Con messaggio numero 403 del 26 gennaio 2022, l’Inps precisa, fra le altre cose, che gli sgravi contributivi sono rivolti a tutti i datori di lavoro che hanno assunto o assumono donne in difficoltà entro la fine di giugno.

Sgravi contributivi per assunzione donne svantaggiate

A spiegare bene il funzionamento degli sgravi contributivi è l’Inps con la circolare numero 3809 del 5 novembre 2021.

Nella nota sono chiarite le modalità di fruizione dello sgravio contributi per i datori di lavoro e i termini per presentare domanda.

L’incentivo Inps ha una durata di 12 mesi (assunzioni a termine) o 18 mesi (assunzioni a tempo indeterminato) e interessa tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi le imprese agricole, le Ipab e le aziende pubbliche.

Gli sgravi contributivi spettano anche in caso di assunzione part-time, di rapporti con cooperative di lavoro e in caso di somministrazione. Il limite è pari a 6.000 euro per ciascuna lavoratrice. Come spiega meglio la circolare Inps

“per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.

Chi sono le donne “svantaggiate”

Ma quali sono le donne svantaggiate? Non tutte le donne possono beneficiare degli sgravi contributivi in caso di assunzione al lavoro. Ai sensi della legge n. 92/2012, sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti lavoratrici:

  • con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili a finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue, prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno 6 mesi.
  • prive di impiego regolarmente retributivo da almeno 24 mesi.