Anche per quest’anno è possibile sfruttare le agevolazioni economiche per l’assunzione di disabili al lavoro. Il fondo Inps che prevede uno sgravio contributivo è stato rifinanziato e permetterà ai datori di lavoro di sfruttare il relativo bonus economico.

I fondi stanziati sono destinati ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato lavoratori disabili. Servono, in particolare, ad abbattere il carico della contribuzione previdenziale. Il bonus, introdotto dalla legge n. 151 del 2015 (Job Act) prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo fino al 70% della retribuzione del lavoratore.

Bonus assunzione disabili, come funziona

Più nel dettaglio, la circolare Inps n. 99 del 13 giugno 2016, specifica che per i datori di lavoro privati è previsto un incentivo economico sulla retribuzione mensile. Tale bonus spetta, per la parte contributiva, al lavoratore disabile sulla base dell’imponibile previdenziale. Varia in base al grado di invalidità riconosciuto dalla Commissione medica sanitaria locale al lavoratore stesso.

Il datore che assume un lavoratore disabile, appartenente alle categorie protette (legge n. 68/1999), potrà, quindi, beneficiare dello sgravio contributivo in fase di elaborazione della busta paga. L’Inps riconoscerà il relativo rimborso spettante per un determinato numero di mesi ai lavoratori che rientrano nelle così dette “categorie protette” (legge 68/1999). Secondo quanto previsto dalla legge, rientrano in questa categoria:

  • i disabili con riduzione della capacità lavorativa maggiore del 45%;
  • gli invalidi da lavoro con invalidità maggiore del 33%;
  • ipovedenti e sordomuti identificati dalle leggi n. 38 e 381 del 1970;
  • invalidi di guerra e invalidi civili di guerra;
  • vittime (e loro familiari) di attacchi terroristici e delle organizzazioni criminali.

Per rientrare nelle categorie protette, questi soggetti devono inoltre essere iscritti nelle liste di collocamento presso gli uffici competenti della loro zona.

Requisiti e percentuale di invalidità

I disabili con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con una invalidità riconducibile tra la prima e la terza categoria individuate nella tabella allegata al D.

P.R. n. 915/1978, sono portatori di un beneficio, per un massimo di 36 mesi, pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Stessa percentuale di beneficio per quei datori di lavoro che assumono (anche a tempo determinato, ma per un periodo non inferiore ai dodici mesi) disabili psichici o intellettivi con riduzione del capacità lavorativa superiore al 45%. Il bonus contributi è riconosciuto per un massimo di 5 anni se l’assunzione avviene a tempo indeterminato, e per tutta la durata del contratto se la stipula viene effettuata per un rapporto di lavoro a termine

Il bonus contributi scende invece al 35% (sempre per 36 mesi) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, se gli invalidi hanno un handicap compreso tra il 67% e il 79% o una minorazione ex D.P.R. n. 915/1978 tra la quarta e la sesta categoria.