In dichiarazione dei redditi, il contribuente può destinare il 2 per mille alle associazioni culturali. A prevedere tale possibilità è stato il decreto Agosto.

Tale possibilità è legata all’esigenza di contrastare gli effetti economici negativi delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 e, in particolare, delle  misure concernenti la sospensione delle attività culturali e ricreative e delle attività di spettacolo in presenza di pubblico. Misure che hanno comportato anche per le associazioni culturali un’importante perdita di risorse economiche.

La scelta per la destinazione del 2 per mille alle associazioni culturali è effettuata utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel modello 730-1 ovvero nel modello Redditi persone fisiche relativi al 2021, anno d’imposta 2020.

Per destinare il 2 per mille ad un’associazione culturale, il contribuente deve indicare il codice fiscale dell’associazione scelta e apporre la firma nel riquadro presente nell’apposita scheda.

Ecco in chiaro come esprimere correttamente la scelta in dichiarazione dei redditi e chi sono i potenziali beneficiari del riparto del 2 per mille.

Associazioni culturali: 2 per mille nella dichiarazione dei redditi

Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente può destinate una quote della propria Irpef a favore di specifici soggetti.

In particolare, il contribuente può destinare a soggetti terzi una parte della Irpef a debito dovuta all’Erario ossia:

  • l’otto per mille allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
  • il cinque per mille a determinate finalità;
  • il due per mille in favore di un partito politico;
  • il due per mille  in favore delle associazioni culturali  (ex art.97-bis del D.L. 104/2020).

Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono. Difatti,  possono essere tutte espresse.


Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

La scelta è effettuata utilizzando la scheda:

  • contenuta nella Certificazione unica,
  • nel modello 730-1, ovvero nel
  • modello Redditi persone fisiche relativi al 2021, anno d’imposta 2020.

Per destinare il 2 per mille ad un’associazione culturale, il contribuente deve indicare il codice fiscale dell’associazione scelta e apporre la firma nell’apposito riquadro presente nella scheda sopra individuata.

Attenzione, gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi dei beneficiari del riparto, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.

Ogni contribuente puo’ indicare una sola associazione.

Dichiarazione dei redditi: il 2 per mille alle associazioni culturali

L’art. 97-bis del D.L. 104/2020, decreto Agosto, ammette la possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef alle associazioni culturali.

Così il primo periodo dell’articolo citato:

Per l’anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente puo’ destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il DPCM del 16 aprile 2021, sono state individuate le associazioni culturali potenzialmente beneficiarie della misura.

Destinatarie del riparto del 2 per mille sono le associazioni senza scopo di lucro identificate nel libro I del codice civile che:

  • abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e
  • risultino esistenti da almeno cinque anni al momento della presentazione della domanda.

Le associazioni interessate dovevano presentare domanda di iscrizione all’apposito elenco, entro il 26 aprile 2021. Esclusivamente per via telematica, mediante procedura accessibile dal sito del ministero della Cultura. Alla domanda andava allegata, pena esclusione dall’elenco:

  • una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti previsti, e
  • una relazione sintetica descrittiva riguardante la promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio, insieme alla copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Ulteriori beneficiari

Entro la stessa data del 26 aprile, le associazioni gia’ incluse nell’elenco di cui al decreto del DPCM 21 marzo 2016, erano tenute a confermare, a pena di esclusione dal medesimo elenco, la sussistenza dei requisiti sopra citati.

Mediante apposita dichiarazione, esclusivamente per via telematica, tramite procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura.

Alla dichiarazione doveva essere allegata:

  • una relazione sintetica descrittiva dell’attivita’ di promozione di attivita’ culturali svolta nell’ultimo quinquennio,
  • copia fotostatica di un documento di identita’ del legale rappresentante e, in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati comunicati ai fini dell’iscrizione nell’elenco sopra citato, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.

La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari

Ulteriori scadenze importanti sono state fissate all’ articolo 1, comma 4, del già citato Dpcm del 16 aprile 2021.

Nello specifico:

  • entro il 10 maggio 2021, il Ministero della cultura era tenuto a redigere l’elenco degli enti beneficiari, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale, l’elenco è  pubblicato sul sito web del medesimo Ministero;
  • entro il 21 maggio, il legale rappresentante dell’ente richiedente poteva chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  • dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione, il Ministero della cultura, entro il 10 giugno 2021 predispone gli elenchi definitivi.

Elenchi definitivi relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, sia per non aver posto in essere gli adempimenti richiesti sia per mancanza dei requisiti sopra esposti.

Gli elenchi definitivi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all’Agenzia delle entrate.

Per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi.

Le associazioni già presenti nell’elenco redatto ai sensi del Dpcm 21 marzo 2016 che non presentano la dichiarazione di sussistenza dei requisiti sono cancellate dall’elenco con decreto del direttore generale bilancio del ministero della Cultura.

La dichiarazione sostitutiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale.

Il nuovo rappresentante legale provvede, pena la cancellazione dell’associazione dall’elenco, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione, indicando: la data di decorrenza del proprio mandato e la data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione dell’associazione nell’elenco.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette al ministero della Cultura la revoca dell’iscrizione.

Il riparto del 2 per mille

L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella Cu o nella dichiarazione dei redditi, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, M.E.F.,  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno delle associazioni culturali per le quali è stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille (1° paragrafo).

Attenzione, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro. Tali somme sono ripartite, in proporzione al valore complessivo delle destinazioni dirette espresse dai contribuenti, tra le associazioni culturali a cui spettano somme di importo superiore a 12 euro.

La somma complessivamente corrisposta a tutti beneficiari non puo’ superare il limite di spesa stabilito all’art. 97-bis del D.L. Agosto.

Da qui, qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all’anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a
ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

Infine, completata la procedura, il Ministero della cultura provvede alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti beneficiari. Specificando la data di erogazione e il relativo importo.