La Legge 104 (Legge 104/1992) riconosce il congedo straordinario retribuito a tutti i lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave. Si tratta di un un periodo di assenza dal lavoro, cui estensione massima può arrivare a due anni, che si va ad aggiungere ai permessi di cui queste stesse categorie possono usufruire, giornalmente e durante l’attività lavorativa. C’è chi si domanda, però, se superati questi 24 mesi resta comunque valida la possibilità di usufruire dei permessi 104 giornalieri, sempre nell’ambito dell’assistenza disabili.

Per capire se e come il congedo straordinario è cumulabile con i permessi 104 giornalieri, dobbiamo risalire direttamente alle cause che escluso il ricorso agli stessi, analizzando poi requisiti e condizioni di riconoscimento.

Congedo straordinario Legge 104: chi può richiederli

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente”, la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. In tale caso, ai fini della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Congedo straordinario Legge 104: le cause di esclusione

Non possono richiedere il congedo straordinario i lavoratori:

  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • a domicilio;
  • agricoli giornalieri;
  • autonomi;
  • parasubordinati;
  • con contratto di lavoro part-time verticale , durante le pause di sospensione contrattuale.

Non vi sono norme o indicazioni da parte dell’Inps che, quindi, escludono l’accesso al congedo straordinario a chi ha chiesto o ha intenzione di chiedere permessi giornalieri retribuiti per l’assistenza di un disabile.

Permessi 104 giornalieri: chi può richiederli

I lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità possono beneficiare di permessi retribuiti.

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Permessi giornalieri 104, possono essere richiesti dopo il congedo straordinario? Le cause di esclusione

Come indicato dall’Inps, i permessi 104 per assistenza disabili non spettano ai lavoratori:

  • a domicilio;
  • addetti ai lavori domestici e familiari;
  • agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
  • autonomi;
  • parasubordinati.

Non è prevista, quindi, l’esclusione di chi in precedenza è ricordo ad un congedo straordinario. Anche nei casi in cui il lavoratore abbia utilizzato tutto il periodo a disposizione. È possibile infatti richiedere fino a un massimo due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”, mentre è possibile – una volta tornato a lavoro, ricorrere ai permessi 104 giornalieri retribuiti e riconosciuti dal legislatore.

Permessi 104: quanti giorni spettano dopo il congedo straordinario?

Nessuna norma specifica, o limite, vale inoltre per il numero di permessi retribuiti giornalieri che il dipendente può richiedere dopo il congedo straordinario. Rientrato a lavoro, infatti, valgono le regole valide per tutti.

I lavoratori quindi possono beneficiare in alternativa di:

  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono invece beneficiare in alternativa di:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale;
  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, possono beneficiare in alternativa di:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale.

Va specificato, infine, che se i figli hanno più di 12 anni di età, i genitori possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.