Assegno unico con domanda in scadenza entro il 28 febbraio o con necessità di presentare un nuovo ISEE ossia una nuova dichiarazione sostitutiva unica, DSU.

La domanda presentata lo scorso anno per richiedere l’assegno unico, D.Lgs 230/2021, vale per un anno ossia copre il periodo 1° marzo 2022-28 febbraio 2023. Dunque, complessivamente,  le mensilità coperte dalla domanda di assegno unico sono 10+2, 10 dell’anno n più due dell’anno n+1.

Detto ciò, coloro i quali hanno ancora una domanda in corso di validità, potranno fare a meno di presentare una nuova richiesta di assegno unico per il 2023 (1° marzo 2023-28 febbraio 2024).

In tali casi, l’INPS continuerà ad erogare l’assegno unico d’ufficio.

Il discorso cambia per i nuclei familiari rispetto ai quali risulti presente una domanda di Assegno unico in uno dei seguenti stati: “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

Detto ciò, in alcuni casi, potrebbe essere necessario dover aggiornare l’ISEE ossia presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per portare a conoscenza dell’INPS eventuali variazioni che potrebbero incidere sull’importo spettante a titolo di assegno unico. Può essere il caso ad esempio della nascita di un nuovo figlio.

Attenzione, in tutti i casi, nuova domanda o domanda valida già in corso, c’è necessità di presentare una nuova DSU entro il 28 febbraio, che permetterà di ricevere l’importo dell’assegno unico che rispecchia la reale situazione/composizione  del nucleo familiare. In caso contrario, vengono accreditati gli importi minimi previsti per legge.

Assegno unico ISEE. Quando serve una nuova DSU?

I casi in cui è necessario presentare una nuova DSU sono stati evidenziati dall’INPS nella circolare n° 132 del 15 dicembre 2022.

Nello specifico, può essere necessario modificare la domanda di Assegno unico inizialmente presentata e, in specifici casi,  anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, in caso di:

  • nascita di figli;
  • variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugi o dei genitori;
  • criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino ( Fonte circolare n°132).

In caso di omesse segnalazioni di variazioni rilevanti:

In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.

Assegno Unico. Serve l’ISEE aggiornato per ottenere gli importi più alti

Sia per le nuove domande di assegno unico sia per quelle già in essere per le quali l’erogazione prosegue d’ufficio ossia senza che sia necessario replicare la richiesta di assegno, c’è sempre la necessità di presentare una nuova DSU: per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.

230/2021, in tema di importi maggiorati.

Il vecchio ISEE ossia quello valido fino al 31 dicembre 2022 è ancora utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Attenzione, senza la DSU aggiornata l’assegno unico, vengono accreditati dall’INPS per gli importi minimi previsti dalla legge. Tuttavia, il contribuente che presenta la DSU entro il 30 giugno 2023, otterrà gli arretrati sulla base di quanto segnalato nella nuovo DSU. Dunque, non perderà nulla.

Assegno unico. Nuove istanze entro il 28 febbraio

Chi deve presentare per la prima volta domanda di assegno unico potrà farlo:

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Circa la tempestività della domanda, vale quanto detto sopra per gli arretrati post aggiornamento della DSU. Dunque: per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tale ultimo caso, si perdono i primi 6 mesi dell’assegno (o anche più).