Il secondo anno dell’assegno unico è iniziato. Il suo debutto, ricordiamo, c’è stato a marzo 2022 quando questa nuova prestazione INPS ha sostituito l’assegno familiare per i figli e le detrazioni fiscali per i figli a carico. L’assegno è mensile ed è pagato (direttamente dall’INPS) da marzo a febbraio dell’anno successivo.

Per il 2022 si è dovuto fare domanda (quindi, per l’assegno con decorrenza marzo 2022 – febbraio 2023). Per l’assegno unico decorrenza marzo 2023 – febbraio 2024, invece nessuna necessità di ripresentare la domanda.

Basta rinnovare l’ISEE (l’assegno unico varia in base all’ISEE). Devono fare domanda solo coloro che chiedono l’assegno per la prima volta. Chi già ha fatto domanda, invece, deve solo preoccuparsi di avere l’ISEE in corso di validità e di comunicare eventuali variazioni rispetto alla domanda già presentata.

Assegno unico figlio maggiorenne: il quesito

Un caso particolare è quello in cui si trova un nostro lettore che ci chiede di far luce sul suo caso. In sostanza, questi ci dice che sta percependo l’assegno unico per suo figlio minorenne che frequenta il 5° anno di scuola superiore.

Il figlio a luglio 2023 conseguirà il diploma di scuola superiore e ad agosto di questo stesso anno farà 18 anni. Dopo la scuola NON intende frequentare l’università ma vuole trovare lavoro. Il lettore ci dice anche che quando il figlio compirà i sui 18 anni intende fare in suo favore la donazione di un immobile di proprietà. Tale immobile è oggi ceduto in affitto. Quindi, quando sarà fatta la donazione, il figlio subentrerà come locatore nel contratto di locazione. Pertanto risulterà poi titolare di reddito da locazione.

Il lettore ci chiede, pertanto, di sapere se, dopo tale operazione, potrà continuare a percepire l’assegno unico per il figlio maggiorenne nonostante quest’ultimo sia titolare del solo reddito da locazione in attesa che trovi lavoro.

Per chi spetta l’assegno

Per rispondere alla questione, occorre ricordare che l’assegno unico spetta per:

  • ogni figlio a carico di minore età;
  • per ogni figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età, a condizione che in capo al figlio stesso sia rispettata una delle seguenti condizioni:
    • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
    • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
    • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolgimento del servizio civile universale;
  • per ogni figlio disabile a carico, senza limiti di età.

Da precisare che ai fini dell’assegno, quando si parla di figli a carico si intendono quelli inclusi nel nucleo familiare ai fini ISEE.

L’assegno unico per il figlio maggiorenne

Dunque, l’assegno continua a spettare anche quando il figlio diventa maggiorenne e fino al 21° anno di età. Ci sono però da rispettare le condizioni sopra elencate. In particolare, se il figlio maggiorenne non frequenta la scuola o l’università, ma percepisce dei redditi, l’assegno unico spetta a condizione che il suo reddito complessivo non superi 8.000 euro.

A tal proposito, l’INPS, nel Messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, ha precisato che il reddito complessivo del figlio maggiorenne è dato dalla somma di tutti i suoi redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).

Pertanto, ai fini del calcolo del reddito complessivo del figlio, il lettore deve tener conto dei redditi da locazione e se la somma tra tali redditi e gli altri redditi imponibili del figlio superano gli 8.000 euro perderà il diritto all’assegno unico per tale figlio. Stessa cosa dicasi se già solo il reddito da locazione supera gli 8.000 euro.