Cerchiamo di fare chiarezza sull’assegno bancario senza il nome del beneficiario e le conseguenze ad esso legate. In particolare, cercheremo di capire se esso può valere come assegno bancario al portatore.

Assegno bancario senza nome

La risposta è sì, l’assegno bancario senza indicazione del beneficiario vale come assegno bancario al portatore. Invece, quali sono gli elementi che lo rendono nullo? Prima di tutto la mancanza di firma e l’importo, mentre per quanto riguarda l’assenza del nome del beneficiario è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione ad occuparsi delle ripercussioni.

Secondo la Corte, anche in mancanza del nome del prenditore o creditore, l’assegno non può essere considerato nullo e nemmeno incompleto.

Conseguenze per l’assegno in bianco

Diverso è il discorso per l’assegno in bianco, ossia senza nome e con importi superiore ai mille euro fornito di clausola di «non trasferibilità». Si parla, in tal caso, di assegni compilati senza nome del beneficiario da parte del debitore, in modo da permettere al creditore di far circolare il titolo e in seguito indicare il nome di un altro soggetto di cui sarà a sua volta debitore. Qualora il debitore non pagasse il nuovo beneficiario, potrebbe pretendere un decreto ingiuntivo presentando come accertamento del proprio credito l’assegno senza nome. In sostanza, il prenditore del titolo di credito può rivendicare l’emanazione del decreto ingiuntivo di pagamento anche se l’assegno è stato inizialmente emesso senza il nome del creditore. L’indicazione del nome del prenditore non fa parte dei titoli obbligatori previsti e quindi è legittimo pretendere il pagamento della somma indicata nell’assegno.