Come funziona il protesto di un assegno? Come avviene la procedura? Come si può evitare il protesto dell’assegno? Si parla di assegno protestato quando viene avviato un procedimento che attesta il mancato pagamento della somma in esso specificata.

Assegno protestato, cos’è?

L’assegno viene protestato tutte le volte in cui, sul conto corrente di chi lo ha emesso (traente), non vi sono somme sufficienti a coprirne l’integrale pagamento.

Di conseguenza, il creditore recatosi in banca per incassarlo, si vede opporre un secco rifiuto perché l’assegno è “scoperto”.

Il creditore, per far valere i suoi diritti, può rivolgersi a un notaio o a un ufficiale giudiziario, che si occuperanno di gestire il procedimento di protesto.

Si tratta di un processo di persecuzione nei confronti di chi ha emesso l’assegno protestato ma anche di eventuali “giranti”.

Casistiche

In caso di assegno protestato, la banca presso cui il debitore ha il conto corrente, gli comunicherà l’avvio del processo di protesto.

Possono presentarsi due distinte situazioni:

  • nel caso in cui il debitore non paghi neanche entro i 60 giorni, viene iscritto nell’elenco Protestati del CAI e non potrà essere cancellato, neanche se provvederà al pagamento,
  • nel caso in cui il debitore copra l’assegno entro 60 giorni dovrà aggiungere le spese di protesto, una penale del 10% della somma dell’assegno e gli interessi legali.

Come evitare il protesto?

Per evitare il protesto di un assegno, è necessario cercare di coprire subito la somma indicata nell’assegno, contattando il creditore per chiedere una proroga.

Se il creditore avvia il protesto, è molto importante pagare entro 60 giorni.

Per pagare l’assegno è necessario recarsi presso la banca che ha emesso l’assegno, presso il notaio o il pubblico ufficiale che si sta occupando del protesto.

Assegno protestato: cancellazione dal registro dei protesti

Solo dopo un anno dalla levata di protesto, il debitore può ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti, a condizione che:

  • non abbia subito un ulteriore protesto;
  • abbia pagato il proprio debito;
  • abbia ottenuto la riabilitazione, proponendo ricorso al Presidente del Tribunale della Provincia di residenza.

La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza.