Spett. 

ho letto una sua risposta inerente a un cittadino che prende l’assegno di invalidita’ (non ho capito se pensione di invalidita’ civile o assegno ordinario di invalidita’ ma presumo pensione civile).

Comunque resta il fatto che, avendo percepito il tfr della mamma defunta si e’ visto sospendere l’assegno.

Volevo gentilmente chiederle come stanno le cose odierne:

1)   Quello che vorrei sapere e’ se una persona prende l’assegno ordinario di invalidita‘ e purtroppo si licenzia perche’ ha problemi di salute  e prende il suo tfr maturato e anche una buona uscita regalo, cosa succede dopo?

2)   Presumo che il tfr e la buona uscita le verranno tassate in busta, sull’ultima busta.

3)   Poi nel 2019 cosa succede alla denuncia dei redditi mod. 730?  Le vengono ulteriormente tassati o non sono come sembra soggetti  a tassazione e non vanno messi nel mod. 730 ?

4 )  Rischia poi che il suo assegno ordinario di invalidita’ che sara’ l’unica sua sorgente economica, le venga sospeso ? O può calare la cifra ? Parlo come detto di assegno ordinario di invalidita’.

5)Cosa  prevede ?  Sembra che non bisogna superare delle cifre o non e’ vero ? Poi si parla di cifre diverse tra individuo solo o con coniuge. In questo caso e’ con coniuge che lavora.

6) Essendo l’assegno di invalidita’ ordinario, una pensione erogata in base ai suoi contributi versati e non un contributo di soldi dello stato, non dovrebbe comportare alcuna sospensione, come potrebbe accadere invece per una pensione di invalidita’ civile. Vero ?

Puo’ farmi chiarezza rispondendo in ordine da  1 a 6  tanto per capire bene per i quesiti sopra riportati ?

Grazie

 

Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

L’articolo cui lei si riferisce era per una pensione di invalidità civile, prestazione legata ad un reddito personale.

Nel suo caso, invece, parliamo di Assegno Ordinario di Invalidità per il quale non sono previsti limiti di reddito.

La situazione reddituale per l’assegno ordinario di invalidità va presentata solo per accertare il diritto dell’integrazione al minimo.

L’assegno ordinario di invalidità è temporaneo e non una pensione definitiva, riconosciuto per 3 anni se permengono le condizioni previste per l’erogazione viene confermato su richiesta del titolare. Dopo 3 rinnovi è confermato definitivamene per trasformarsi, poi, in pensione di vecchiaia.

L’assegno ordinario di invalidità può essere revocato solo se c’è un recupero della capacità lavorativa.

Per rispondere ai suoi quesiti, quindi:

  1. Con l’erogazione del TFR e della buona uscita non accade nulla all’assegno ordinario di invalidità
  2. TFR e buona uscita sono tassati nell’ultima busta paga (si può scegliere tassazione ordinaria o tassazione separata)
  3. Anche in questo caso si può scegliere se pagare la differenza di tassazione con tassazione ordinaria (nel 730) o tassazione separata poichè l’Agenzia dell’Entrate ricalcolerà la tassazione del TFR in base alle aliquote degli ultimi 5 anni lavorativi.
  4. L’asegno ordinario di invalidità, non essendo soggetto a redditi, può essere revocato solo in caso di recupero delle capacità lavorative.
  5. Le cifre di cui parla non si riferiscono all’assegno ordinario di invalidità poiché, come fa notare lei stesso nel punto 6, è una prestazione erogata in base a contributi versati per fruire della quale si può anche continuare a lavorare.

Per dubbi e domande contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.