Buongiorno, ho 42 anni. Dopo visita medica effettuata il 24 giugno scorso la Commissione Medica, mi ha riconosciuto una invalidità con percentuale al 67%, con decorrenza 14/06/2019 unitamente al riconoscimento di Portatore di Handicap (comma 1 art.3 della Legge n. 104/1992).  Con questi dati il Patronato cui mi sono rivolto mi ha comunicato che per aver diritto all’assegno di invalidità la percentuale deve essere almeno del 74%.
Vorrei, se possibile, chiarimenti dal momento che sul vostro sito ho letto, invece, che minimo bisogna avere una percentuale del 67% per aver diritto all’assegno ordinario di durata triennale. Spero di avere dei chiarimenti in merito.
In attesa, saluto cordialmente.

Assegno ordinario di invalidità

Quello che riportiamo sul nostro sito sono informazioni reperite solitamente da circolari INPS e dal sito ufficiale dell’Istituto.
La legge che regola l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità 222/1984 che all’articolo 1, comma 1, prevede testualmente “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. “.
La riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative, prevede che a poter fruire dell’assegno ordinario di invalidità sono tutti gli individui con invalidità compresa tra il 67 ed il 99%.
Il patronato, forse, ha fatto confusione con altre misure volte all’invalido (come ad esempio la maggiorazione contributiva che spetta per invalidità superiore al 74%, o ape sociale e quota 41 cui possono accedere invalidi con invalidità pari o superiore al 74%, ad esempio).

Le consiglio, quindi, di recarsi di nuovo al patronato in questione chiedendo di visionare o sito INPS alla voce “assegno ordinario di invalidità” o di prendere visione, almeno, della legge 222 del 1984 che regola, appunto, l’erogazione dell’assegno in questione.

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