L’assegno di maternità è un’agevolazione per le mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano. Viene pagato per un massimo di 5 mesi. L’importo è poco meno di 340 euro al mese.

L’assegno di maternità è un’agevolazione che l’Ente locale di residenza (Comune) paga per conto dell’Inps alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non hanno accumulato almeno 3 mesi di contributi nell’ultimo anno e mezzo. L’assegno di maternità è concesso anche alle donne che adottano o in affidamento preadottivo.

Assegno di maternità: beneficiari

Hanno diritto all’assegno di maternità sia le mamme italiane sia quelle straniere in possesso della carta di soggiorno o dello status di rifugiato politico. I documenti delle mamme straniere o extracomunitarie devono essere in regola al momento della presentazione della domanda o entro 6 mesi dalla data del parto.

Requisito fondamentale per ottenere l’assegno di maternità, è che:

  • siano residenti nel Comune presso il quale viene chiesto l’assegno di maternità;
  • avere un reddito ISEE complessivo non superiore alla soglia stabilita ogni anno a seconda delle stime dell’Istat (attualmente è ferma a 16.955,95 euro annui);
  • non ricevere altre prestazioni previdenziali oppure altri assegni di maternità Inps.

Assegno di maternità: a quanto ammonta e come presentare domanda

L’importo dell’assegno di maternità è variabile a seconda degli aggiornamenti dell’Istat. Ad oggi, la cifra è di 338,69 euro per 5 mensilità, il massimo erogabile. Il totale complessivo è di 1.694,95 euro.

Per presentare la domanda è necessario compilare un modulo Inps e trasmetterlo online mediante i servizi telematici dell’Istituto Nazionale di Previdenza. Per accedere ai servizi Inps bisogna essere in possesso del codice Pin fornito dall’Inps. Per effettuare la domanda e la trasmissione telematica, ci si può rivolgere anche ad un CAF .

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Nei casi di adozione o di affidamento, i 6 mesi decorrono dalla data di ingresso del bambino nel nucleo familiare.

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Assegno di maternità: da non confondere con l’assegno maternità Stato

L’assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall’Inps.

L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

L’assegno di maternità Stato,  spetta a mamme lavoratrici e precarie, italiane o straniere, in possesso di almeno uno di questi requisiti:

  • che abbiano versato almeno 3 mesi di contributi per maternità negli ultimi 18 mesi e 9 mesi prima del parto o dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare se adottato o in affidamento;
  • che siano disoccupate oppure messe in mobilità o in cassa integrazione ma abbiano lavorato per almeno 3 mesi (il minimo richiesto per la prestazione previdenziale o per l’assistenza). Tra il momento in cui hanno perso il lavoro e la data del parto non possono passare più di 9 mesi;
  • che siano state licenziate o che abbiano dato le dimissioni, abbiano lavorato per almeno 3 mesi ed abbiano lasciato l’attività nell’arco di tempo che va dai 18 mesi ai 9 mesi prima della data del parto;
  • che usufruiscano della gestione separata, con 3 mesi di contributi versati nei 12 mesi precedenti il congedo obbligatorio (ottavo mese di gravidanza) o anticipato per motivi di salute.

Può beneficiare dell’assegno maternità Stato anche il padre, i requisiti sono gli stessi della madre.

L’importo dell’assegno di maternità Stato è di 338,89 euro per 5 mensilità, mentre l’ISEE di riferimento è di 16.954,95 euro.

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