L’assegno mensile corrisposto all’ex coniuge per il mantenimento a seguito di separazione legale o divorzio, va denunciato nella dichiarazione dei redditi secondo il principio di cassa.

Nel reddito percepito nell’anno precedente, quindi, bisogna dichiarare quello che effettivamente è stato percepito dal 1 gennaio al 31 dicembre. L’importo incassato rientra nei redditi riconducibili a quelli assimiliti al lavoro dipendente, così come chiarito dall’articolo 50, lettera i del Tuir.

Il coniuge percettore di assegno di mantenimento, quindi, è tenuto a dichiarare gli importi percepiti nella sezione II del quadro C del modello 730 o nel quadro RC del modello Unico.

Per quanto, riguarda, invece, il coniuge che corrisponde l’assegno egli può dedurre tali importi dal reddito complessivo, così come chiarito dall’articolo 10, comma 1, lettera c del Tuir.

Se, quindi, nel 2015 un coniuge ha percepito soltanto 10 mensilità, e le restanti 2 mensilità sono state erogate solo nel 2016, nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2015 dovrà dichiarare soltanto le 10 mensilità percepite nell’anno di imposta, così come il coniuge che le ha corrisposte potrà dedurre soltanto le stesse mensilità.