Come abbiamo già detto in articoli precedenti, la convivenza con un altro uomo dell’ex moglie fa decadere il suo diritto a ricevere l’assegno di mantenimento dal coniuge.

Qualora, quindi la donna inizi una nuova convivenza stabile e duratura l’ex marito non è può obbligato a versarle l’assegno di mantenimento poichè la nascita della nuova famiglia implica l’assunzione di tutte le responsabilità che questo comporta come, appunto, il reciproco mantenimento. Le responsabilità della nuova famiglia, ifatti, non deve gravare sulle spalle dell’ex coniuge.

Ma cosa succede se la moglie, per risparmiare sui costi di affitto e di gestione, decide di andare a convivere con un amico con il quale non ha una relazione sentimentale?

A chiarire questo punto è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 6009 del 2017, con la quale si stabilisce che anche in caso di coabitazionecon un amico, che non è il nuovo compagno, si perde ugualmente il diritto all’assegno di mantenimento poichè è la stessa coabitazione con un uomo da parte dell’ex moglie a far decadere tale diritto.  Questo perchè non si può pretendere che il marito dimostri il grado di intimità tra i due. Solo se la convivenza ha carattere occasionale e momentaneo il diritto all’assegno di mantenimento non viene perso.

Il marito, quindi non deve dover dimostrare che tra l’ex moglie e il nuovo convivente vi sia una relazione sentimentale:  all’uomo basta fornire la nuova situazione dell’ex moglie di coabitazione con un altro uomo anche se non può dimostrare che la stabile convivenza  sia caratterizzata da una comunione materiale e spirituale.