Buongiorno,

volevo gentilmente spiegarvi il mio problema.  

Nell’ anno  2004  percepivo la  pensione  di “invalidità civile”  di circa  250 euro mensili e non lavoravo , a novembre  dello stesso anno  mia madre  morì.

Lei era impiegata  nelle  poste  e  nel 2005  io con i miei tre  fratelli abbiamo sbrigato le pratiche  per  avere  il  suo TFR.

L’ INPS  apre  una  pratica  nei miei  confronti  dichiarando  che  nell’anno successivo  “2006”  non avevo diritto alla pensione  perché risultava  un reddito nel “2005”  dovuto al TFR  di mia madre morta  .

L’addebito è di circa  3.229 euro (anno 2006)  da restituire  in bollettini  MAV.

Sono andato  all’agenzia  delle  entrate  per  spiegazioni ..e mi  hanno detto che  quella  somma  percepita  nel 2005  non fa  reddito ai fini della pensione di invalidità civile (ma non erano sicuri al 100%).

L’INPS invece dice che secondo  loro  il TFR percepito come eredità di  un genitore “morto” fa reddito ai fini  della  pensione  di invalidità civile.

Potrei sapere  gentilmente  se c’è un articolo di legge  che  menziona  queste  somme  ricevute  come reddito ai fini pensionistici?

Cordiali saluti

 

Il quesito posto è abbastanza delicato poiché pur essendoci normative di legge che stabiliscono una determinata cosa sono interpretate dall’Inps in tutt’altro modo.

Ma procediamo con ordine.

Per quel che riguarda la concessione delle provvidenze economiche assistenziali riservate agli invalidi, come ad esempio pensioni, assegni e indennità, vi è un limite reddituale oltre il quale la concessione viene sospesa.

L’Inps, quindi, verifica annualmente il reddito personale annuo dell’interessato prima di concedere o confermare i trattamenti. A quale reddito, però, si fa riferimento?

Limiti reddituali: cosa dice la legge?

La normativa di riferimento per i limiti reddituali è la legge numero 33 del 29 febbraio 1980 che all’articolo 14 septies recita “i limiti di reddito […], sono elevati a L. […] annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari”.

Ci possono essere due tipologie di interpretazione:

  • considerare reddito complessivo tutti i redditi non esenti per legge da calcolo Irpef
  • considerare reddito imponibile ai fine Irpef.

Il reddito complessivo è quello totale su cui successivamente si calcola il reddito imponibile e nel reddito complessivo non è compreso il TFR come tutti gli altri redditi sottoposti a tassazione separata.

Il reddito imponibile, invece, è quello su cui si applica l’Irpef ed è il reddito complessivo meno gli oneri deducibili considerando, quindi, il reddito che effettivamente rimane disponibile su cui si applica l’Irpef.

Secondo la norma del 1980 ci si dovrebbe riferire al reddito imponibile, ovvero quel reddito su cui si applica l’Irpef. Così la pensa anche il Consiglio di Stato che il 14 febbraio 1990 nel parere 2283 ha ribadito che “Il limite di reddito […] va determinato con riguardo ai redditi che concorrono a costituire la base imponibile ai fini dell’IRPEF”.

Limiti reddituali come la pensa l’INPS?

Purtroppo, però, come spesso accade, l’Inps ha preso una direzione diversa da quella prevista dal legislatore assumendo come riferimento il reddito complessivo.

Conclusioni

In ogni caso, però, il TFR non dovrebbe essere compreso ne’ nel reddito complessivo, poiché soggetto a tassazione separata, ne’ nel reddito imponibile. Proprio per questa ragione è possibile presentare, a mio avviso, un ricorso per la sospensione della pensione in oggetto poiché la pratica amministrativa dell’Inps nel corso degli anni ha privato centinaia di persone con disabilita delle previdenze economiche loro spettanti.

 

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