Analizzeremo quando è possibile lavorare percependo l’assegno di invalidità (civile e ordinario), rispondendo ad un quesito di una nostra lettrice:

Salve, sono una ragazza di 27 ANNI, con invalidità civile pari al 67 per cento. Per mia sfortuna, non ho mai lavorato con busta paga, e lo scorso anno ho fatto domanda per invalidità e l’ASL mi ha riconosciuto appunto il 67 per cento. 
Da inizio anno mi sono iscritta nelle graduatorie, per lavorare nelle scuole, visto che ho una formazione in quell’ambito. 
Nel frattempo, mi sono anche aggravata con la mia patologia, e sto per fare ricorso all’ASL per ottenere un assegno di invalidità MENSILE.
 Ora mi domando se posso lavorare comunque nello stato (quindi nelle scuole), anche se dovessero riconoscermi una pensione di invalidità. Lei puo’ delucidarmi a riguardo? Grazie per la sua attenzione.

Pensione invalidità civile in cosa consiste

La Pensione di invalidità civile è un assegno mensile che spetta ai cittadini affetti da patologie congenite o acquisite, tali da non consentire l’attività lavorativa e quindi il proprio sostentamento.

 La pensione agli invalidi civili è concessa a coloro che in sede di visita medica di accertamento è stata riscontrata una percentuale di invalidità del 100%.

Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap.

Prestazione economiche e grado d’invalidità

Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino.

 Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali, sono:

Per gli invalidi civili

  • pensione di inabilità (invalidi totali);
  • indennità di frequenza (minori invalidi);
  • assegno mensile (invalidi parziali);
  • indennità di accompagnamento.

Per i ciechi civili

  • pensione ai ciechi assoluti;
  • pensione ai ciechi parziali;
  • indennità speciale;
  • indennità di accompagnamento.

Per i sordi

  • pensione;
  • indennità di comunicazione.

L’assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità, anche con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro o servizio. L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile per l’INPS.

Assegno ordinario di invalidità

Diverso è l’assegno ordinario di invalidità (IO) che viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti e autonomi, ascritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS, affetti da infermità fisica o mentale non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell’INPS.
La natura della patologia invalidante deve essere tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Deve trattarsi di infermità permanente, ma può anche essere di durata indeterminata, purché non si tratti di un breve periodo.

L’assegno è dovuto anche quando la riduzione della capacità lavorativa, oltre detti limiti, sia preesistente al rapporto assicurativo purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

Requisiti assegno ordinario

Inoltre è richiesta anche un’anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni(260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 contributi settimanali) versati nel quinquennio precedente la domanda, ed essere assicurato presso l’INPS da almeno 5 anni.

Per il diritto all’assegno non ci sono limiti di reddito, mentre invece l’interessato dovrà presentare la dichiarazione della propria situazione reddituale per accertare il diritto all’integrazione al minimo.

L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva. E’ riconosciuto per un periodo di 3 anni, ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni previste per l’erogazione. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato definitivamente.

L’assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare.

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