C’è un adempimento legato all’assegno inclusione che si chiama modello ADI – Com Esteso, dove ADI sta proprio per “Assegno di Inclusione”.

Il nuovo sussidio, ricordiamo, dal 1° gennaio 2024, sostituisce il reddito di cittadinanza ed è destinato a nuclei familiari in cui sia presente almeno uno tra minore, disabile, over 60 anni o soggetto socialmente svantaggiato. La domanda è possibile farla dal 18 dicembre 2023. La si fa online all’INPS o al Patronato/CAF. Il pagamento è mensile (18 mesi rinnovabili per altri 12 mesi) sulla carta di inclusione.

Requisito fondamentale è la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Senza detta sottoscrizione l’INPS non paga. Una volta sottoscritto, in caso di esito positivo dell’istruttoria, la prima mensilità è pagata dal 15 del mese successivo alla sottoscrizione PAD e poi a partire dal 27 di ogni mese (sempreché permangono i requisiti).

Perché fare il Modello ADI-Com

L’assegno inclusione è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo.

Tuttavia, laddove durante il periodo di percezione del sussidio, qualche componente del nucleo familiare dovesse trovare occupazione, l’INPS provvederà a rideterminare l’importo del benefico. Se, però, il reddito che deriva dall’attività lavorativa supera una certa soglia, l’assegno di inclusione non sarà più percepito.

A questo fine, il richiedente o i componenti del nucleo familiare sono chiamati a comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda. Ciò è fatto con il modello ADI-Com ridotto.

Successivamente sono chiamati a comunicare, sempre all’INPS, ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura. Questo adempimento è da farsi con il modello ADI-Com esteso.

Assegno inclusione, quando e come fare il Modello ADI-Com Esteso

L’INPS fa sapere che dal 18 marzo 2024 è possibile l’utilizzo del Modello AD-Com Esteso (Messaggio n. 1090/2024).

A partire dalla citata data, ciascun componente del nucleo familiare percettore di assegno inclusione, potrà utilizzare il modello per le comunicazioni obbligatorie durante l’erogazione del beneficio che riguardano:

  • l’avvio di attività lavorativa
  • variazioni intervenute relative ad uno componente del nucleo che possono comportare modifiche nell’applicazione della scala di equivalenza o la perdita del diritto all’assegno (es. inizio o conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico; applicazione di sentenze definitive di condanna; conclusione o proroga del programma di cura e assistenza)
  • ulteriori variazioni delle dichiarazioni rese in domanda che comportano la perdita del requisito in relazione ai dati del patrimonio mobiliare/immobiliare, al possesso dei beni durevoli e alla residenza continuativa in Italia;
  • la richiesta della individualizzazione della carta di inclusione, se non già fatta al momento della domanda.

Se oggetto della comunicazione è l’avvio di attività lavorativa, nel modello occorre anche indicare il reddito annuo che si prevede di conseguire.

L’invio del modello può essere fatto direttamente dal sito INPS nel servizio dedicato alla domanda assegno inclusione. In alternativa ci si può rivolgere anche al Patronato o CAF.

Riassumendo

  • l’assegno inclusione è pagato mensilmente sulla carta inclusione
  • se in sede di domanda assegno inclusione si ha lavoro occorre comunicarlo con il Modello Adi-Com ridotto
  • se durante la percezione del sussidio si prende occupazione lavorativa bisogna comunicarlo con il Modello ADI-Com esteso, in cui dichiarare il reddito annuo presunto
  • l’invio del Modello ADI-Com esteso è possibile dal 18 marzo 2024.