Incentivi, ossia sgravi contributivi, per chi assume i percettori dell’assegno di inclusione. La previsione è contenuta nel nuovo decreto Lavoro che il Governo Meloni ha approvato in data 1° maggio proprio in corrispondenza della festa dei lavoratori; il nuovo assegno di inclusione istituito con il decreto Lavoro prende il posto del reddito di cittadinanza, ma questa volta la platea dei beneficiari sarà più ristretta, perché rimarranno fuori dal sussidio anche le famiglie più povere che non hanno come componenti del nucleo familiare un minorenne, una persona con disabilita o un over 60.

A ogni modo, l’assetto normativo su cui si basa il nuovo assegno di inclusione è molto simile a quello del reddito di cittadinanza; ad esempio il nuovo decreto prevede specifici sgravi per le imprese che assumono i percettori del sussidio.

Gli sgravi possono essere più o meno consistenti a seconda del contratto di lavoro proposto al lavoratore percettore dell’assegno di inclusione.

Il nuovo assegno di inclusione

L’assegno di inclusione è il nuovo sussidio contro la povertà voluto dal Governo Meloni.

Si tratta di un’integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano almeno uno tra:

  • una persona con disabilità;
  • un minorenne;
  • un ultra-sessantenne.

Il decreto prevede specifici requisiti di accesso all’assegno di inclusione, relativi alla: cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

L’importo ricevuto a titolo di assegno può essere pari a:

  • euro 6.000 annui (500 euro al mese),
  • ovvero euro 7.560 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Attenzione, tali importi andranno comunque moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (da 1 a 2,3).

Ciò, a seconda della composizione del nucleo familiare.

Assegno di inclusione: quali incentivi per le assunzioni dei percettori dell’assegno?

Innanzitutto, il decreto prevede che lo svolgimento di un lavoro da dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione è compatibile con l’assegno.

La compatibilità opera nei seguenti termini: il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. All’INPS andrà comunicato esclusivamente il reddito eccedente tale limite massimo. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Detto ciò, veniamo agli sgravi previsti in favore delle imprese e degli autonomi che assumono i percettori dell’assegno di inclusione.

Gli sgravi possono essere più o meno consistenti a seconda del contratto di lavoro proposto al lavoratore percettore dell’assegno.

Sgravi per chi assume con contratto a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi:

  • l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n.

388), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Lo sgravio è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per i contratto a tempo determinato.

Sgravi per chi assume con contratto a tempo determinato

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro:

  • l’esonero dal versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
  • nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Gli sgravi in esame sono riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.