L’Assegno di inclusione sta provocando non pochi disagi alle persone interessate dalla misura. Soggetti che hanno già provveduto a fare richiesta del nuovo sussidio che ha sostituito dal primo gennaio il reddito di cittadinanza. Problemi, quindi, e non poteva essere altrimenti.

Infatti come ogni nuova misura la fase di iniziale è sempre complicata. Molte segnalazioni che ci arrivano in redazione fanno riferimento a una situazione molto diffusa per i richiedenti del nuovo sussidio. Parliamo di domande ancora oggi allo stato di “sospesa” o “acquisita”.

Una delle motivazioni più diffuse della sospensione dell’istruttoria della domanda è relativa ai cosiddetti svantaggiati.

Effettivamente ci sono delle persone che per età e invalidità non avrebbero di diritto a prendere l’assegno di inclusione. Ma essendo considerati svantaggiati, rientrano o potrebbero rientrare tra i beneficiari. Oggi rispondendo a diversi nostri lettori che ci chiedono se possono rientrare o meno nella misura, anche se non sono tra i soggetti a cui la misura è destinata. Approfondiamo naturalmente il campo dei cosiddetti svantaggiati.

Perché domanda in attesa? ecco alcuni motivi indipendenti dal richiedente

Un approfondimento sulla categoria degli svantaggiati è doveroso. Approfittiamo, dunque, del quesito posto da un nostro lettore dopo aver letto l’opuscolo informativo rilasciato dall’INPS.

“Buonasera, sono un ex beneficiario del reddito di cittadinanza che adesso ha chiesto l’Assegno di inclusione ma che non ha ancora ricevuto risposte da parte dell’INPS. La mia domanda è stata fatta il 21 gennaio ed è stata completata anche con l’iscrizione in piattaforma. Quindi avrei dovuto soltanto attendere l’esito dell’istruttoria per l’eventuale prima ricarica del 15 febbraio. Un’istruttoria che va per le lunghe perché non solo non ho ricevuto alcun pagamento, ma nessuna risposta da parte dell’INPS. Dal momento che ho preso fino a dicembre il reddito di cittadinanza perché in carico ai servizi sociali comunali, mi chiedo il perché di questa lunga attesa.

Mi sapete dire quali sono gli svantaggiati che hanno diritto all’assegno di inclusione? Sono invalido al 50% e per questo che ho preso il reddito di cittadinanza anche avendo 50 anni di età.”

Assegno di Inclusione, la platea dei beneficiari

Per quanto concerne l’Assegno di Inclusione, i beneficiari del sussidio sono da considerarsi esclusivamente:

  • Anziani con più di 60 anni di età;
  • Minori di 18 anni di età;
  • Invalidi almeno al 67%;
  • Svantaggiati presi in cura da servizi sociali o sanitari.

Partendo dalla platea dei possibili beneficiari della misura, è evidente che gli esclusi sono tutti coloro che non hanno alcuna problematica e che hanno una età superiore a 18 anni e inferiore a 60 anni. Una famiglia composta esclusivamente da soggetti esclusi per età e condizioni, non dovrebbe nemmeno chiederlo l’Assegno di inclusione. La pratica sarà inevitabilmente respinta.

Se invece, nel nucleo familiare è presente almeno un soggetto che rientra nella platea dei beneficiari, la domanda può essere presentata. Ma in questo caso l’Assegno di Inclusione verrà calcolato solo sui soggetti fragili ed escludendo sempre dal calcolo dell’importo quelli che non vi rientrano.

I soggetti svantaggiati possono rientrare nel sussidio, ma come?

In pratica, un singolo senza reddito con oltre 60 anni di età, prende 500 euro di sussidio al mese. Una famiglia composta da un sessantenne, e da tre soggetti tra i 18 e i 59 anni di età, senza invalidità o senza svantaggi, sempre senza redditi, prende di sussidio 500 euro. Perché, a differenza del reddito di cittadinanza, solo l’over 60 è considerato come beneficiario. Un esempio questo per chiarire le modalità di calcolo della prestazione con le distinzioni di platee già citate. Ma per i soggetti esclusi, ci sarebbe la via della presa in carico da parte dei servizi assistenziali, sanitari o sociali. In questo caso anche se di età compresa tra i 18 e i 59 anni l’Assegno di Inclusione potrebbe toccare loro.

L’importante per il completamento dell’istruttoria, è che la struttura che ha preso in carico il soggetto, comunichi all’INPS i dati necessari a confermare il tutto. Su questo l’INPS da poco ha avviato la procedura telematica utile a fare tutto ciò. Ecco perché probabilmente soggetti effettivamente in cura presso i servizi sociali del Comune o presso i servizi sanitari delle ASL, non hanno ancora ricevuto risposta alla loro istanza. Una risposta che presumiamo presto arriverà.

Ecco come funziona l’Assegno di Inclusione per gli esclusi

Una persona può aver ricevuto una certificazione di invalidità civile inferiore al 67%. Chi risulta invalido civile con una percentuale compresa tra il 46% e il 66%, non può essere considerato invalido ai fini dell’Assegno di Inclusione. Ma se la sua disabilità non permette di considerarlo effettivamente abile e occupabile, i servizi sanitari o sociali lo possono prendere eventualmente in carico.

In questo caso l’interessato potrebbe presentare domanda di Assegno di Inclusione. Oppure, se fa parte di un nucleo familiare composto da qualche soggetto che rientra già nel sussidio, potrebbe tornare ad essere considerato beneficiario della misura.

Gli svantaggiati per l’Assegno di Inclusione, ecco chi può essere preso in carico dai servizi sociali o sanitari

Oltre agli invalidi con percentuali inferiori al minimo prestabilito per il sussidio, ci sono tanti altri soggetti che possono essere considerati svantaggiati. E se vengono presi in carico dai servizi sanitari o sociali, hanno pieno diritto all’Assegno di Inclusione. Come si legge nell’opuscolo, possono rientrare:

  • Persone affette da disturbi mentali presi in carico dai servizi sociosanitari;
  • Ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sotto il 66% di invalidità, ai sensi dell’articolo 1 comma A della legge 68 del 1999;
  • Soggetti inseriti in percorsi assistenziali o affetti da dipendenza da farmaci, droghe, gioco d’azzardo e alcool;
  • Persone vittime di violenza di genere, sfruttamento e tratta sempre se in carico ai servizi sociali oppure se oggetto di provvedimenti delle Autorità Giudiziarie;
  • Ex detenuti durante il loro primo anno di libertà o semilibertà o in genere ammessi a misure cautelari diverse dalla reclusione;
  • Soggetti presi in centri di accoglienza;
  • Persone in emergenza abitativa;
  • Persone senza fissa dimora in una condizione di povertà e presi in carico dai servizi sociali territoriali;
  • Soggetti di età compresa tra 18 e 21 anni, allontanati dalla famiglia di origine da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Tutti questi soggetti anche non avendo la giusta età o il giusto grado di disabilità possono lo stesso rientrare tra i beneficiari dell’Assegno di Inclusione.