Assegni familiari, l’INPS con la circolare 87/2017 fissa i nuovi limiti di reddito e i relativi importi da corrispondere al nucleo familiare dal prossimo 1° luglio 2017.
L’Inps, con la circolare pubblicata, comunica che restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016),  nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Cos’è L’assegno familiare

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

Assegni familiari a chi è rivolto?

L’assegno al nucleo familiare spetta a:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Decorrenza e durata

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli).

La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio), se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

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Quanto spettano gli assegni familiari?

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.

Redditi del nucleo familiare da dichiarare

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.

Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

I redditi che non devono essere dichiarati

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

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Chi paga gli assegni familiari?

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

  • addetto ai servizi domestici;
  • iscritto alla gestione separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

Assegni familiari: come fare domanda

Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF-DIP. In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni.

Nei casi d’inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare al Mod.

ANF-DIP l’Autorizzazione ANF precedentemente richiesta all’INPS.

Quando si perde gli assegni familiari?

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso, ad esempio:

  • nel caso di separazione legale dal coniuge decade per l’ex coniuge, mentre, resta valido per i figli affidati;
  • nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile a proficuo lavoro.

Circolare n. 87 del 18 maggio 2017

Allegato 1 (limiti di reddito)

Modello: ANF-DIP

Fonte: INPS

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