Il lavoratore in aspettativa non retribuita è esonerato dalla visita fiscale? Rispondiamo alla domanda che ci ha posto una lettrice della quale, per questioni di privacy, non riportiamo nominativo e riferimenti. Nel caso di specie chi ci scrive ha anche invalidità al 70%. Opera l’esonero da visita fiscale anche se per il riconoscimento dell’aspettativa non retribuita per malattia il datore ha richiesto certificato medico?

Aspettativa non retribuita: si deve rispettare l’orario di reperibilità?

Con l’aspettativa non retribuita si rinuncia allo stipendio ma anche ai contributi quindi viene meno il presupposto del controllo Inps.

Vero è che il datore potrebbe avere interesse a controllare che la motivazione di salute sia veritiera e che la diagnosi sia esatta ma a questo serve la certificazione medica. L’interpretazione dominante quindi è quella che porta ad escludere l’obbligo di reperibilità da visita fiscale in caso di aspettativa non retribuita.

Invalidità ed esonero visita fiscale

Dal 13 gennaio 2018, in seguito al decreto Madia, sono state aggiornate le percentuali di invalidità che danno diritto all’esonero dalla visita fiscale. La percentuale minima è stata portata al 67% sia per i dipendenti pubblici che privati.

L’elenco stati patologici invalidità INPS con esonero visite fiscali sono:

• Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
• emorragie severe /infarti d’organo;
• coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
• insufficienza renale acuta;
• insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
• insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
• ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
• cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
• gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
• intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
• professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
• Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
• malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
• malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
• neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
• trattamento radioterapico;
• sindrome maligna da neurolettici;
• trapianti di organi vitali;
• altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
• quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

In merito al certificato, il medico generico nella compilazione in formato elettronico dovrebbe poter barrare la casella “terapie salvavita” ovvero “invalidità”, proprio per garantire l’ esenzione dalla reperibilità.