Invariati i contributi Inps per artigiani e commercianti nel 2021. Per effetto dei dati negativi sull’inflazione (-0,3%), restano uguali a quelli dello scorso anno gli importi da versare ogni mese all’Inps.

Rimangono invariati anche i minimali e i massimali contributivi. Pertanto l’importo dei contributi Inps per al gestione speciale artigiani e commercianti non subisce variazioni. Solo i giovani collaboratori sino a 21 anni subiscono un incremento dello 0,45%. Ma si tratta dell’adeguamento progressivo previsto dalla riforma Fornero.

I contributi Inps 2021 per artigiani e commercianti

Con circolare numero 17 del 9 febbraio 2021, l’Inps ha quindi precisato qual è l’ammontare mensile della contribuzione IVS per artigiani e commercianti.

L’importo per il 2021 è pari a una percentuale predeterminata in base alla retribuzione:

  • 24% per gli artigiani;
  • 24,09% per i commercianti (0,09% in più serve per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale);
  • 22,35% per gli under 21 artigiani e 22,44% under 21 commercianti.

Anche quest’anno continua a trovare applicazione – previa domanda dell’interessato – la riduzione del 50% dei contributi nei confronti degli autonomi con più di 65 anni di età, già titolari di pensione a carico dell’istituto.

La base imponibile

La base imponibile per calcolare i contributi artigiani e commercianti da versare è costituita dal redditi d’impresa. Si tratta di tutti i redditi dichiarati ai fini Irpef e riferiti all’anno 2020, nel rispetto del minimale contributivo stabilito dalla legge 233/1990.

In via provvisoria, ai fini del pagamento della contribuzione da versare, occorre quindi fare riferimento al reddito d’impresa che si intende denunciare nel 2021. Tali versamenti costituiscono quindi un acconto, il cui saldo (sulla base del reddito definitivo 2021) dovrà essere effettuato nella primavera del 2022.

Minimale contributivo per artigiani e commercianti

Come recita la circolare Inps, quest’anno, a seguito di un tasso di inflazione negativo, il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all’Inps per gli iscritti a tali gestioni è di 15.953 euro.

Pertanto, il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità (7,44 euro), è pari a:

  • 836,16 euro per i titolari artigiani e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.572,94 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni);
  • 850,52 euro per i titolari commercianti e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.587,29 euro per i collaboratori di con meno di 21 anni).

Le aliquote – ricorda l’Inps – salgono al 25% e al 25,09% (23,35% e 23,44%, i giovani collaboratori con meno di 21 anni) rispettivamente per gli artigiani e commercianti sull’eventuale quota eccedente i 47.379,00 euro. Tale cifra rappresenta la prima fascia di retribuzione pensionabile, fino al massimale di 78.965,00 euro per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 o sino al massimale di 103.055 euro per i lavoratori non in possesso di contribuzione alla predetta data.

Lo sconto in regime forfettario

Confermato anche per il 2021 lo sconto contributivo per artigiani e commercianti che hanno aderito al cd. regime forfettario. Tale regime fiscale consente di versare contributi ridotti del 35% rispetto al regime ordinario ai fini contributivi previdenziali.

Nulla cambia per chi già beneficiava del regime agevolato nel corso del 2020. Per coloro che, invece, hanno avviato nuova attività o hanno deciso di passare al regime forfettario è necessario comunicare tempestivamente all’Inps la variazione. Detta comunicazione deve essere fatta entro il 28 febbraio 2021.

Fanno eccezione coloro che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato. La comunicazione va fatta contestualmente al provvedimento di iscrizione al registro imprese e attività della Camera di Commercio, al fine di consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Come fare i versamenti

Come sempre, i versamenti dei contributi sul minimale dovranno essere effettuati all’Inps ogni tre mesi. Le date sono:

  • 17 maggio,
  • 20 agosto,
  • 16 novembre,
  • 16 febbraio 2022.

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, invece, i versamenti dovranno essere effettuati nel 2022 con la dichiarazione redditi Irpef.

A tal fine si utilizza il modello F24 per la quota a conguaglio sui contributi 2021 e il pagamento potrà essere effettuato, come per l’Irpef, in due rate (acconto e saldo).