L’Agenzia delle Entrate qualche giorno prima della fine del 2023, ha emanato una circolare con cui ha fatto il punto della situazione sul c.d. Art bonus.

Una misura istituita con l’art. 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014. Si tratta di un credito d’imposta finalizzato a favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura. Successivamente è stato reso permanente con la Legge di Stabilità 2016.

La circolare dell’Amministrazione finanziaria è stata anche occasione per riepilogare i soggetti ammessi al beneficio.

Qualcuno si chiede, quindi, se ad esempio tra questi possono considerarsi anche i contribuenti partita IVA che agiscono in regime forfettario.

Cos’è l’Art Bonus

L’Art bonus (credito d’imposta) spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile.

È ripartito in 3 quote annuali di pari importo e la fruizione avviene nella dichiarazione dei redditi (la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale). Danno diritto al beneficio le erogazioni liberali in denaro effettuate per

  • gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
  • la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni, come, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura, di appartenenza pubblica.

L’erogazione liberale deve avvenire tramite sistemi “tracciabili”. Quindi, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento che garantiscano la tracciabilità della spesa.

Gli ammessi all’Art bonus, ci sono anche i forfettari

In merito all’ambito soggettivo, possono beneficiare del credito d’imposta tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano erogazioni liberali in denaro (di cui sopra) a sostegno della cultura.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR, ossia le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).

Nei chiarimenti sull’art bonus (Circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023) l’Agenzia Entrate chiarisce che tra gli ammessi rientrano anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfettario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa. Non esiste, infatti, nella legge sull’art bonus limitazione alcuna in tal senso.

Riassumendo…

  • l’Art bonus è un credito d’imposta riconosciuto a fronte di erogazioni liberali a favore della cultura
  • fu introdotto nel 2014 per tre anni e poi fu reso permanente con la legge di stabilità 2016
  • la legge sull’art bonus, non prevedendo alcuna limitazione, non esclude dal beneficio coloro che agiscono in regime forfettario.