Buonasera dottoressa,
La presente per chiederle delucidazioni in merito ad informazioni discordanti che ho ricevuto riguardo l’oggetto della missiva.
Le spiego:
Un invalido grave 100% (l.509/88.124/98) con diagnosi  codice – 428,  che non percepisce nessuna pensione di inabilità lavorativa, ma solo l’assegno di accompagno, può essere titolare di una ditta individuale? 
Il fiscalista dice di no, mentre il mio patronato dice si, quindi non sussiste incompatibilità. 
Vorrei che mi aiutasse a chiarire questo dubbio e possibilmente se esistono documenti o riferimenti legislativi per accertamento.
La ringrazio anticipatamente.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione erogata domanda a soggetti mutilati o invalidi per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana.

Spetta indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali e per ottenerla sono necessari, così come riporta il sito dell’Inps, i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

 

Così come specificato sul sito dell’Inps l’indennità è compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa e, quindi, anche con l’apertura di partita Iva. Non esiste alcuna documentazione che attesti il contrario. Le allego il link della pagina INPS di riferimento.

Per dubbi e domande contattami: [email protected]