Terminata quota 100, dal 2022 restano possibili altre vie per ottenere la pensione anticipata. Ma non per tutti. In ogni caso, lasciare il lavoro prima di centrare i requisiti Fornero resta penalizzante.

La legge di bilancio 2022 appena approvata proroga di un altro anno Opzione Donna e Ape Sociale. Istituisce anche la pensione con quota 102, al posto di quota 100, ma per una durata di soli 12 mesi e che interessa poche migliaia di lavoratori.

Pensione con Quota 102

Quota 102 è in vigore dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre 2022.

Possono accedere a questo tipo di pensione anticipata i lavoratori che nel corso dell’anno maturano 38 anni di contributi e raggiungono contestualmente 64 anni di età.

A beneficiare di quota 102 sarà una ristretta platea di lavoratori. 16.800 secondo le stime del governo e che riguardano sostanzialmente in nati nel 1956, 1957, 1958.

Ape Sociale

Sempre in tema di pensione anticipata, è prorogata Ape Sociale. L’anticipo pensionistico riservato a lavoratori che versano in particolari situazioni di disagio e difficoltà sociali. Come i disoccupati, gli invalidi, i caregiver e i lavoratori addetti ad attività usuranti.

In questo ultimo caso, è stata estesa la possibilità di accedere ad Ape Sociale a nuove 8 categorie di lavoratori gravosi che passano così da 15 a 23 includendo anche maestri di scuola primaria, magazzinieri e operatori sanitari, prima esclusi.

Per accedere ad Ape Sociale serviranno 63 anni di età e almeno 30 di contributi nel corso del 2022. Per i lavoratori gravosi, 63 anni e 36 di contributi, ad eccezione degli operai edili e dei ceramisti per i quali bastano 32 anni di lavoro.

Opzione donna

Prorogata anche Opzione Donna. Fra le tre possibilità di acceso alla pensione anticipata, questa è la meno conveniente. Le lavoratrici possono andare in pensione anche nel 2022 al raggiungimento di 58 anni di età (59 per le autonome) con almeno 35 anni di contributi versati.

Il sistema di calcolo della pensione è però penalizzante perché si è costretti ad accettare un taglio della pensione derivante dal calcolo dell’assegno interamente basato sul sistema contributivo.

Anche per i contributi versati prima del 1996 nel sistema retributivo.